Procedura richiesta TFR all’azienda fallita o curatore fallimentare. I passi

Pubblicato il 9 Aprile 2019 alle 09:40 Autore: Daniele Sforza

Un’azienda fallisce e non riesce a pagare il Tfr ai suoi dipendenti o è in arretrato con le buste paga e i contributi. Come si deve tutelare il lavoratore?

Procedura richiesta TFR all'azienda fallita o curatore fallimentare. I passi
Procedura richiesta TFR all’azienda fallita o curatore fallimentare. I passi

L’azienda fallisce, il lavoratore non percepisce il Tfr, e forse ha anche qualche arretrato ancora da percepire. Come funziona in questi casi? Qual è la procedura da seguire per richiedere il Tfr all’azienda fallita? Quali sono gli step da superare? Anche la giurisprudenza è intervenuta spesso in questioni del genere, come ad esempio la Corte di Cassazione che con le sue sentenze ha spesso ribadito la tutela del lavoratore e segnalato la procedura da compiere per avere quanto spetta di diritto.

Tfr: lavoratore tutelato, ecco chi paga e la procedura

In ogni caso il lavoratore è ampiamente tutelato in caso di fallimento dell’azienda. In questa eventualità, infatti, sarà l’Inps a versare le ultime tre mensilità e il Trattamento di fine rapporto, tramite l’apposito Fondo speciale. La procedura da compiere inizia tuttavia con la dichiarazione di fallimento e con l’immissione dei lavoratori nella procedura fallimentare. A questo punto il lavoratore che non ha percepito gli emolumenti spettanti potrà presentare domanda all’Istituto di previdenza: su tale istanza dovrà essere apposta la firma del curatore fallimentare. Oltre alle ultime tre mensilità e al Tfr, saranno corrisposti anche gli interessi relativi al pagamento ritardato, che decorrono dal momento in cui è stata presentata la pratica, nonché la corrispettiva rivalutazione.

Tfr da azienda in fallimento: domanda di ammissione al passivo, cos’è

La domanda di ammissione al passivo (o insinuazione al passivo) è legiferata dall’articolo 93 della Legge Fallimentare. Qui si legge che “la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo”. Il ricorso deve contenere i seguenti elementi:

  • Procedura cui si intende partecipare e generalità del creditore;
  • Somma che si intende insinuare al passivo, quindi il bene di cui si chiede la restituzione o rivendicazione;
  • Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a ragione della domanda;
  • Eventuale titolo di prelazione e descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita;
  • Indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni riguardanti la procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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