L’azienda fallisce, il lavoratore non percepisce il Tfr, e forse ha anche qualche arretrato ancora da percepire. Come funziona in questi casi? Qual è la procedura da seguire per richiedere il Tfr all’azienda fallita? Quali sono gli step da superare? Anche la giurisprudenza è intervenuta spesso in questioni del genere, come ad esempio la Corte di Cassazione che con le sue sentenze ha spesso ribadito la tutela del lavoratore e segnalato la procedura da compiere per avere quanto spetta di diritto.
Tfr: lavoratore tutelato, ecco chi paga e la procedura
In ogni caso il lavoratore è ampiamente tutelato in caso di fallimento dell’azienda. In questa eventualità, infatti, sarà l’Inps a versare le ultime tre mensilità e il Trattamento di fine rapporto, tramite l’apposito Fondo speciale. La procedura da compiere inizia tuttavia con la dichiarazione di fallimento e con l’immissione dei lavoratori nella procedura fallimentare. A questo punto il lavoratore che non ha percepito gli emolumenti spettanti potrà presentare domanda all’Istituto di previdenza: su tale istanza dovrà essere apposta la firma del curatore fallimentare. Oltre alle ultime tre mensilità e al Tfr, saranno corrisposti anche gli interessi relativi al pagamento ritardato, che decorrono dal momento in cui è stata presentata la pratica, nonché la corrispettiva rivalutazione.
Tfr da azienda in fallimento: domanda di ammissione al passivo, cos’è
La domanda di ammissione al passivo (o insinuazione al passivo) è legiferata dall’articolo 93 della Legge Fallimentare. Qui si legge che “la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo”. Il ricorso deve contenere i seguenti elementi:
- Procedura cui si intende partecipare e generalità del creditore;
- Somma che si intende insinuare al passivo, quindi il bene di cui si chiede la restituzione o rivendicazione;
- Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a ragione della domanda;
- Eventuale titolo di prelazione e descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita;
- Indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni riguardanti la procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
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