Sequestro penale, preventivo o conservativo. Il caso dello stipendio

Qual è il rapporto intercorrente tra la misura cautelare del sequestro penale e le somme costituenti stipendio. La tesi della Cassazione.

Sequestro penale, preventivo o conservativo. Il caso dello stipendio
Sequestro penale, preventivo o conservativo. Il caso dello stipendio

Vediamo di seguito qual è, secondo la legge vigente e la giurisprudenza, il rapporto tra provvedimento di sequestro e stipendio. Cerchiamo cioè di capire entro quali limiti lo stipendio può essere oggetto di una cosiddetta misura cautelare.

Sequestro conservativo e preventivo: qualche cenno

Per meglio inquadrare la questione, forse è preferibile spendere qualche parola sulle nozioni di sequestro conservativo e preventivo. Con il primo tipo di misura cautelare, intendiamo un provvedimento con cui il giudice dispone un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale; e un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica. In particolare l’art. 2905 del Codice Civile stabilisce che “il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore; secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”. Il sequestro conservativo ha in pratica la stessa funzione del pignoramento; e si fonda sulla tutela contro il rischio di un danno effettivo al credito vantato. Si tratta cioè delle ipotesi in cui il debitore possa compiere atti di disposizione che possano diminuire la garanzia patrimoniale prestata. Inoltre si fonda sull’esistenza di fattori idonei a ritenere legittimo e giustificato il diritto di credito che ha portato al sequestro.

Con il sequestro preventivo, invece, la legge intende qualcosa di differente. Esso è sempre disposto da un giudice, ma è giustificato dal rischio che la libertà nell’utilizzo di una o più cose (che saranno sequestrate), possa peggiorare o protrarre le conseguenze penali di un illecito, o anche possa facilitare la commissione di altri nuovi reati, o quando la cosa in sè abbia un potenziale pericolo. Chiarita la differenza, a questo punto affrontiamo il suddetto caso delle somme costituenti stipendio.

Sequestro penale e stipendio: qual è il rapporto?

Da ciò che è l’indicazione della giurisprudenza sul tema, si può trarre una massima di non poco rilievo. In caso di sequestro preventivo dello stipendio per reati tributari (e quindi contro il Fisco), sono operanti gli stessi limiti previsti in caso di pignoramento della retribuzione. La Cassazione, in una sentenza di quest’anno, ha infatti affermato che il sequestro preventivo, mirato alla cosiddetta confisca per equivalente, non può essere disposto sulle somme pari al triplo della pensione sociale, presenti sul conto corrente della persona che subisce la misura cautelare in questione. Ciò a patto che tali somme costituiscano la retribuzione o stipendio assegnato per il lavoro prestato. È chiaro quindi che, anche in queste circostanze, sarà di riferimento l’art. 545 del Codice di Procedura Civile (relativo ai crediti impignorabili), e i limiti legati al pignoramento dello stipendio, varranno anche per il sequestro preventivo dello stipendio.

La motivazione dell’orientamento della Cassazione è da rintracciarsi nel fatto che l’art 545 c.p.c è da intendersi una norma di principio generale, e pertanto una norma guida, il cui intento è applicare nel concreto la tutela e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, già sancita nell’art. 2 della Costituzione italiana.

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