Assegno di mantenimento e revisione importo, ogni quanto scatta

Natura e finalità dell’assegno di mantenimento: quali sono i criteri guida in tema di revisione dell’importo e con quali modalità è possibile richiederlo.

Assegno di mantenimento e revisione importo, ogni quanto scatta
Assegno di mantenimento e revisione importo, ogni quanto scatta

Non è la prima volta che affrontiamo la delicata materia dell’assegno di mantenimento, dei requisiti e delle condizioni per conservarlo nel tempo. Qui di seguito vediamo di capire che risposte la legge dà circa la questione di una eventuale modifica e revisione dell’importo di questo contributo.

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Assegno di mantenimento e variazione dell’importo

L’assegno di mantenimento è oggetto di un provvedimento del giudice che, a seguito di separazione o di divorzio, dispone il versamento di una somma di denaro, da parte di uno degli ex-coniugi, nei confronti dell’altro e dell’eventuale prole. Tale misura può essere disposta anche su scelta delle parti, in caso di separazione consensuale. Alla base vi è sempre comunque una valutazione di opportunità legata alla tutela della parte (economicamente) più debole della coppia e all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia.

La questione che analizziamo ora, è quella in cui, nel corso del tempo, c’è stato un mutamento delle condizioni economiche dell’obbligato o del beneficiario; e pertanto, è sorta la domanda relativa alla possibilità di eventuali modifiche dell’importo dell’assegno. In verità, la legge sul punto non fissa una durata a tempo determinato per tale misura. Teoricamente, esso potrebbe essere versato per l’intera vita dell’ex-coniuge e alla prole, fino al raggiungimento dell’indipendenza economica. È però la realtà, e gli avvenimenti e novità che essa comporta, a dover imporre – talvolta – una revisione e una modifica dell’importo del suddetto contributo.

Assegno di mantenimento: i criteri guida in materia di revisione

La legge chiaramente ammette la possibilità che l’importo possa variare, e sulla base di criteri tassativi, comunemente utilizzati dai giudici. Pertanto bisognerà vedere se la situazione economica della famiglia è cambiata in modo effettivo. In particolare, occorrerà tenere conto di un eventuale mutamento della situazione economica di colui che versa l’assegno o del beneficiario (ad esempio a seguito di un nuovo lavoro o di un licenziamento); occorrerà poi valutare se sono sorte nuove esigenze della prole; in ultimo, sarà rilevante la possibile creazione di un nuovo nucleo familiare.

Pertanto, se l’ex moglie trova un lavoro e quindi ottiene un autonoma fonte di reddito, sarà legittima la richiesta al giudice di riduzione dell’importo dell’assegno. Una nuova unione familiare (con una persona che magari ha un lavoro ad alto reddito), certamente comporterà la possibile revisione dell’assegno al ribasso. Col tempo, inoltre, le esigenze legate alla formazione, maturazione e crescita psico-fisica della prole, aumenteranno. Ciò comporterà, per il coniuge beneficiario, la possibilità di richiedere un aumento dell’importo, in considerazione, ad esempio, dei bisogni economici legati alla frequentazione dell’università da parte del figlio.

Come chiedere la revisione dell’importo?

Viste le cause che possono portare alla modifica (diminuzione o aumento) dell’importo, vediamo in sintesi la procedura necessaria. Il legislatore consente due vie distinte, finalizzate ad ottenere la revisione. Qualora manchi l’accordo degli ex-coniugi, proprio come accade in fase di separazione, sarà il tribunale, su ricorso accompagnato da elementi di prova, a valutare e decidere con autonoma sentenza. Se, invece, le parti trovano un punto di incontro sulla modifica, sarà operante il procedimento di negoziazione assistita. Quest’ultima, in pratica è una procedura finalizzata alla redazione di un accordo scritto e vincolante per gli ex-coniugi, mirato a modificare l’importo suddetto. In tale ambito, saranno assistiti da avvocati.

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