Pignoramento affitto: cause, termini e regole da rispettare
Che cos’è il pignoramento del canone di affitto e qual è la finalità. Quali sono le condizioni per avviarlo e con quale procedura.
Sappiamo che il pignoramento presso terzi è una modalità con cui può essere tutelato il diritto di credito vantato nei confronti del debitore. Di seguito vediamo in che cosa consiste il pignoramento dell’affitto. Il quale segue un iter non dissimile da quello del pignoramento, ad esempio, dello stipendio o del conto corrente.
Pignoramento affitto: che cos’è?
I creditori possono soddisfare il loro legittimo diritto, aggredendo i beni, oggetto del patrimonio del debitore insolvente e che quindi non adempia ai suoi obblighi, attraverso differenti modalità. Ciò a seconda che i beni in oggetto siano mobili o immobili e che siano nella disponibilità del debitore o di un terzo. Il pignoramento del canone di affitto rientra – come accennato – nel più vasto campo del pignoramento presso terzi. L’art. 543 del Codice di Procedura Civile prevede due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quella in cui il terzo soggetto sia in possesso di beni del debitore e quella in cui quest’ultimo abbia dei legittimi crediti verso il terzo. In materia di pignoramento dell’affitto, facciamo riferimento alla seconda ipotesi.
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Pignoramento affitto: come funziona la procedura?
Forse non tutti sanno che il creditore può pignorare i canoni di affitto, all’insaputa del soggetto debitore e locatore. Infatti, colui che ha un credito accertato da una cambiale, sentenza, decreto ingiuntivo o assegno protestato, oppure ancora da un contratto di mutuo redatto da un notaio, può – allo scopo di capire ed individuare quali sono i beni in possesso del debitore e su quali di questi è consigliabile procedere con il pignoramento – chiedere autorizzazione al presidente del tribunale. Ciò al fine di poter consultare la cosiddetta Anagrafe Tributaria. Essa consiste in una vasta raccolta di informazioni relative ai redditi di ciascun contribuente, conservata dall’Agenzia delle Entrate. Essendo forieri di guadagno, sono registrati in essa anche i contratti di locazione. Per questa via, il creditore potrà quindi identificare eventuali case in affitto e relativi canoni, su cui procedere con il pignoramento.
In termini pratici, il debitore principale del creditore che ha avviato la procedura e il debitore affittuario, riceveranno dall’ufficiale giudiziario la notifica dell’atto di pignoramento dell’affitto. A questo punto, l’inquilino non dovrà più pagare il canone in oggetto al proprietario debitore. E dovrà conservarlo nelle sue tasche in attesa del pronunciamento del giudice. Avrà però l’onere di dover avvisare il creditore circa la cifra cui ammontano i canoni non ancora versati. A seguito del provvedimento del giudice, sarà perfezionato il pignoramento e sarà ordinato che la somma relativa al canone sia versata, direttamente, nelle mani del creditore, fino al pagamento totale del debito.
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