Spartizione ereditaria tra cugini: grado di parentela e come funziona
Come funzione la spartizione ereditaria nel caso del patrimonio di un cugino defunto. Cosa dice la legge in merito al riconoscimento dei diritti successori.
Potrebbe sembrare una questione che nella prassi non trova spesso applicazione, invece non è così. Stiamo parlando delle ipotesi in cui un cugino o una cugina passino a miglior vita, senza però lasciare alcunché del proprio patrimonio a figli, genitori, fratelli o nipoti. Semplicemente perché non ce ne sono. Vediamo di seguito, sul piano della successione ereditaria, se e come la legge consente di poter vantare un qualche diritto sul patrimonio del cugino defunto.
Spartizione ereditaria: la regola fondamentale della successione legittima
Il testamento è quell’atto, avente valore giuridico per gli eredi, con cui il testatore manifesta la propria volontà e dispone dei propri diritti e del proprio patrimonio, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. È un atto facoltativo, quindi può ben accadere che il defunto non abbia disposto nulla. In queste circostanze sarà la legge a disciplinare le conseguenze, attraverso la successione legittima. Essa è un istituto, regolato dalle disposizioni del Codice Civile, che appunto ha la funzione di individuare a chi andrà la proprietà dei vari beni costituenti il patrimonio del de cuius.
Un aspetto fondamentale è che anzitutto i parenti più prossimi sono i primi destinatari delle quote di eredità. Per essi, intendiamo, ad esempio, i figli, il coniuge o i genitori del defunto. A questo punto domandiamoci che cosa dice la legge circa la destinazione del patrimonio ereditario, nelle circostanze in cui manchino tutti questi soggetti suddetti.
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Quali diritti ha il cugino in materia successoria?
La legge non pone preclusioni nei casi in cui i parenti suddetti non vi siano. Ciò significa che il patrimonio ereditario troverà comunque un nuovo proprietario, sempre attraverso le norme civilistiche della successione legittima. Però rispettando alcune regole specifiche. La disposizione di riferimento è l’art. 572 del Codice Civile, che recando il titolo “Successione di altri parenti”, afferma che: “Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado“.
Parafrasando quanto appena riportato, l’eredità tra cugini seguirà due principi cardine: i parenti di grado più vicino o prossimo escludono quelli più lontani; e vige il divieto di eredità per i parenti oltre il sesto grado. Nei casi del cugino defunto in solitudine, si tratta di un parente di quarto grado e quindi, in mancanza di parenti più vicini al defunto, varrà il diritto all’eredità. Ciò eventualmente in insieme ad altri cugini o cugine.
La ragione fondante della disposizione richiamata è che il legislatore non riconosce la parentela oltre il sesto grado. In conclusione, è opportuno ricordare l’apporto della Corte Costituzionale in materia. In alcune sue sentenze, ha infatti sancito che, dopo i parenti fino al sesto grado e prima dello Stato succedono i fratelli e le sorelle naturali, dei quali sia stato legalmente accertato lo status di filiazione.
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