Separazione consensuale o giudiziale: quali sono i motivi e come fare
Quali sono i motivi della richiesta di separazione consensuale o giudiziale. Che cosa comporta la separazione e come attivarla.
Non sempre le coppie sposate riescono a proseguire il loro percorso di vita coniugale in modo sereno e costruttivo. I dati statistici, peraltro, lo dimostrano: oggi separazioni e divorzi sono in progressivo aumento. Le cause, com’è noto, possono essere davvero svariate. Vediamo di seguito, nello specifico, come attivare la separazione consensuale o giudiziale, qual è la differenza e quali sono i motivi che le originano.
Separazione consensuale o giudiziale: che cosa sono e qual è la differenza
Prima di esaminare i motivi che conducono alla separazione giudiziale o consensuale, è opportuno dire che in che cosa consistono questi due concetti del diritto civile. Per separazione consensuale, intendiamo una procedura intrapresa, di comune accordo dai coniugi, i quali – previamente – trovano un compromesso tra loro circa gli effetti della separazione, sia sul piano personale, che su quello patrimoniale. Pertanto, per questa via, troveranno un’intesa sia sull’entità dell’assegno di mantenimento, sull’assegnazione della casa, sulla questione relativa ai figli, e sulla divisione del patrimonio. Al fine di perfezionare tale tipo di separazione, occorre però, in un secondo tempo, il provvedimento di ratifica del giudice, al termine di un’udienza a ciò riservata; oppure è idonea la negoziazione assistita tra gli avvocati delle parti o, ancora, i coniugi possono concludere una convenzione di separazione davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune in cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Insomma, tante sono le opportunità che la legge dà per definire una separazione consensuale.
Invece, la separazione giudiziale trova spazio in tutti i casi in cui almeno un coniuge vuole separarsi, ma non si riesce di comune accordo, a determinare le condizioni della separazione. Pertanto interviene il giudice, con un specifico procedimento in tribunale. Egli determinerà discrezionalmente, con sentenza, le condizioni relative al mantenimento, ai figli, alla casa e alla divisione dei beni. In particolare, potrà decidere di porre l’addebito, per la rottura dell’unione coniugale, ad uno dei due coniugi o a entrambi.
È importante sottolineare che il diritto di domandare la separazione (consensuale o giudiziale) è di ciascun coniuge, anche in mancanza di consenso dell’altro coniuge (il quale magari vorrebbe proseguire il matrimonio).
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Quali sono i motivi della rottura del legame matrimoniale?
Chiarito cosa la legge intende per separazione giudiziale o consensuale, è opportuno ora porre attenzione su quali possono essere le ragioni o i motivi che possono condurre a questi esiti. La legge, su questo punto, si esprime in modo generale, parlando di intollerabilità della convivenza. Ciò significa che non c’è definizione espressa dei motivi effettivi che conducono alla separazione (e al successivo divorzio). In base, però, a quelli che sono considerati doveri coniugali o matrimoniali, possiamo comunque intuire quali essi siano: infedeltà, mancata assistenza morale e materiale, disinteresse reciproco, abbandono del tetto coniugale, solo per citarne alcuni. Non è necessario dimostrare che il vincolo è divenuto intollerabile: la richiesta di separazione già prova l’assenza di volontà a portare avanti il legame matrimoniale.
Però, sul piano delle conseguenze, c’è un aspetto rilevante da considerare. Laddove un coniuge dimostri, in processo, che l’intollerabilità dell’unione matrimoniale dipende dal comportamento colpevole dell’altro coniuge, per la violazione di uno o più dei doveri coniugali, farà si che la sentenza di separazione sia con addebito. Ciò comporterà che il coniuge sarà considerato responsabile della fine del legame matrimoniale, e ne conseguiranno alcune rilevanti conseguenze come la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e della possibilità di essere erede dell’altro coniuge, qualora quest’ultimo muoia prima della sentenza di divorzio. Dopo il divorzio, non sussiste mai alcun diritto all’eredità. Inoltre, al coniuge che riesce a provare la colpa dell’altro e ad ottenere quindi l’addebito, non spetta però alcun tipo di risarcimento danni, a meno che la condotta dell’altro coniuge non abbia integrato un reato.
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