Quota 100 Inps e pensione anticipata: circolare sui requisiti. I chiarimenti
Ultime notizie su Quota 100 e pensione anticipata, con una recente circolare Inps che chiarisce sui requisiti e fornisce informazioni utili.
Con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019 l’Inps ha fornito diverse risposte ad alcuni quesiti relativi a Quota 100, ovvero alla nuova misura di pensione anticipata. Chiarimenti utili inclusi in un unico documento di cui vi lasceremo il link al download alla fine di questo articolo. Andiamo a riassumere alcuni tra gli aspetti principali citati dalla circolare diffusa dall’Istituto di previdenza.
Quota 100 Inps: personale Forze Armate, polizia, vigili del Fuoco e Guardia di Finanza
L’Inps precisa che i soggetti che hanno svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze Armate, Forze di Polizia e Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza non possono accedere a Quota 100. Possono accedere invece i soggetti che hanno svolto l’ultima attività lavorativa non ricoprendo il ruolo di militare o equiparato, anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, a condizione che la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.
I titolari di un trattamento pensionistico tabellare o di una pensione di guerra possono accedere a Quota 100 anche tramite il cumulo dei periodi assicurativi.
Pensione Quota 100: verifica del requisito dei 35 anni di contributi per pensione di anzianità
I contributi accreditati durante il periodo di Naspi risultano utili al perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Per la perfezione di questo requisito, non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati. Inoltre, nell’eventualità di pensione con cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contributi al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati dovrà essere verificato considerando tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali coinvolte nel cumulo.
Pensione anticipata Quota 100: Ape sociale e Ape volontario
Non c’è compatibilità tra Ape sociale e Quota 100. Il riferimento normativo è alla circolare n. 100/2017, dove si legge quanto segue. “Nelle ipotesi in cui il soggetto beneficiario di Ape sociale divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione”. Il beneficiario dell’Ape sociale può accedere a Quota 100, ma dal momento in cui recepisce la pensione Quota 100 non potrà più percepire l’indennità garantita dall’Ape sociale. Lo stesso discorso di incompatibilità vale anche per i percettori di Ape volontario.
Quota 100: come funziona per i pensionati a carico di forme previdenziali diverse
L’Inps informa che la titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali quali, a titolo di esempio, Fondo Enasarco, Casse Professionali, etc., non osta all’accesso a Quota 100. Ostacola invece la titolarità di pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate nel Dl n. 4/2019 (articolo 14, comma 1), anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate nel succitato articolo.
Quota 100: valutazione anzianità contributiva con metodo contributivo
In merito al computo del requisito contributivo di 38 anni, bisogna fare riferimento alla Legge n. 335/1995, articolo 1, comma 7. Quindi, l’Inps spiega che ai fini del computo della medesima anzianità contributiva:
- Non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- La contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- È valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati.
Opzione Donna: requisito contributivo
Per perfezionare il requisito contributivo richiesto di 35 anni sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati. Per le lavoratrici che accedono a Opzione Donna, si precisa che l’applicazione del metodo contributivo è limitato alle sole regole di calcolo. Pertanto non sarà possibile cumulare i periodi assicurativi.
Pensione anticipata con cumulo periodi assicurativi
L’Inps informa che la pensione anticipata in cumulo si consegue su richiesta e dopo il termine del rapporto di lavoro dipendente, dal 1° aprile 2019 per i soggetti che hanno perfezionato il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne), dal 1° al 29 gennaio 2019; ovvero, decorsi 3 mesi dal perfezionamento dei requisiti, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.
Pensione anticipata Quota 100: il messaggio Inps in pdf
Per consultare integralmente tutti i chiarimenti forniti dall’Inps nel messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, vi invitiamo a scaricare questo pdf.
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