Di seguito vediamo in che cosa consiste l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, detto anche, secondo un linguaggio più comune, obbligo di firma. E consideriamo le conseguenze previste in caso di violazione della suddetta imposizione.
Obbligo di firma: che cos’è e qual è la finalità
In via generale, l’obbligo di firma rientra nell’ampia categoria penalistica delle misure cautelari personali di tipo coercitivo. Con una di esse, lo Stato incide su sulla libertà personale di una persona, non ancora colpevole ma imputata in un processo penale. In estrema sintesi e per chiarire qual è l’oggetto della questione, il codice di procedura penale dispone che una misura cautelare – come appunto l’obbligo di firma – è finalizzata alla salvaguardia della sicurezza collettiva e proporzionata alla gravità dei fatti e alla personalità di chi la subisce. La legge conosce differenti varianti delle misure cautelari: tra esse menzioniamo, ad esempio, la custodia in carcere come la più grave e la ben più lieve misura consistente nell’obbligo di firma in questura.
Determinante, affinché il giudice scelga la misura più consona al caso concreto, il criterio – ben noto nel diritto penale – della pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura. La magistratura, alla luce delle risultanze procedimentali, dovrà compiere una valutazione e scegliere la misura più idonea. È chiaro che se il rischio per la collettività è blando, potrà applicarsi la misura degli arresti domiciliari, se non addirittura soltanto quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
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Nello specifico, la misura cautelare dell’obbligo di firma è fondata sull’art. 282 del codice di procedura penale (il quale a sua volta fa riferimento all’art. 276 relativo ai “Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte “). Esso afferma che: “Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato. Tramite esso, l’imputato sarà obbligato a presentarsi in questura per firmare il cosiddetto registro di presenza. Lo scopo del legislatore è quello di combattere il pericolo di fuga, concretizzando una misura limitativa della libertà personale. Va da sè che tale misura va però ottemperata, onde evitare più pesanti sanzioni.
Quale pena in caso di violazione dell’obbligo?
Chiaramente i giudici potranno intervenire, qualora l’imputato non osservi la prescrizione imposta, e una o più volte non si presenti in questura per la firma, oppure semplicemente lo faccia in ritardo. Potranno farlo attraverso una cosiddetta ordinanza di aggravamento della misura cautelare originaria. Con essa l’organo giudiziario potrà imporre una più severa misura cautelare, come gli arresti domiciliari. Con essa, l’imputato non potrà oltrepassare le porte di casa per tutta la durata della misura, rimanendo pertanto a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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