È opportuno fare un po’ di chiarezza circa le attuali caratteristiche dell’obbligo scolastico in Italia, con riferimento all’età entro cui vige e alle norme in merito, partendo dal principio costituzionale.
Obbligo scolastico: che cosa dice la Costituzione?
Per capire meglio l’oggetto della questione, non si può non fare riferimento all’art. 34 della Costituzione italiana, il quale dispone importanti regole in materia di studio e frequenza a scuola. Esso, infatti, afferma che: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso“. Appare opportuno osservare che in base all’articolo richiamato, il diritto di frequentare la scuola e quindi di formarsi è accessibile a tutti, anche ai meno abbienti. In particolare, l’istruzione (gratuita) è intesa come obbligo, di durata non inferiore ad otto anni.
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La situazione attuale in materia
Dopo il doveroso riferimento al dettato costituzionale, vediamo qual è la situazione normativa in Italia circa l’obbligo scolastico. Occorre segnalare che il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con i dirigenti di ogni singola struttura scolastica presente nella penisola, ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza di detto obbligo. I presidi hanno infatti il dovere di controllare che gli studenti frequentino effettivamente l’ambiente scolastico, attraverso la trasmissione degli elenchi degli studenti iscritti ai Comuni di residenza. Debbono inoltre verificare, in corso d’anno, l’effettiva frequenza.
Dal punto di vista temporale, da diversi anni ormai è stata innalzata la durata dell’obbligo scolastico originariamente prevista in Costituzione. Infatti, allo scopo della realizzazione del pieno sviluppo della persona umana tramite l’istruzione, con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), l’obbligo in oggetto è stato portato ad almeno dieci anni. L’estensione è pertanto mirata all’ottenimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica triennale entro i 18 anni. Ne deriva che, attualmente, l’età minima di ingresso nel mondo del lavoro è stata portata a 16 anni.
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