Busta paga: festività soppresse, come cambiano le voci sul cedolino
Ex festività: nella busta paga compare una voce apposita per queste giornate, di solito, tra le ferie e i permessi maturati.
Le feste soppresse non sono altro che quei giorni di festa che non sono più riconosciuti dal nostro ordinamento. Nella busta paga compare una voce apposita per queste giornate, di solito, tra le ferie e i permessi maturati.
Busta paga: feste non più riconosciute
Le festività riconosciute dallo Stato italiano sono il 25 aprile, ricorrenza della Liberazione, il 1° maggio, festa dei Lavoratori, e il 2 giugno, festa della Repubblica. Un capitolo a parte meritano poi le feste religiose: Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua e Pasquetta ma anche l’Immacolata, l’Epifania, Ferragosto, Ognissanti. In tutte queste occasioni, al di là di casi particolari, al lavoratore spetta – in sostanza – un giorno di riposo. Tuttavia, fino a non molto tempo fa, il nostro ordinamento prevedeva anche altre festività nazionali; il giorno di San Giuseppe, l’Ascensione, la Festa dell’Unità Nazionale, il Corpus Domini, il giorno dei Santi Pietro e Paolo (che, però, è tuttora considerata come festività a Roma).
Busta paga, alcuni esempi pratici
Detto ciò, queste giornate – pur non comparendo più nell’elenco delle festività – vengono convertite in permessi qualora cadano in giorni lavorativi. Per quanto riguarda il 2019, per esempio, l’Ascensione – 39esimo giorno dopo Pasqua – cadrà giovedì 30 maggio, dunque, spetterà un giorno di permesse retribuito. Al contrario, per il Corpus Domini – 60esimo giorno dopo Pasqua – che cade domenica 23 giugno non spetterà alcun permesso retribuito.
Quindi, tutti coloro a cui vengono riconosciute, in busta paga troveranno 24 ore di permesso in più per ciascuna ex festività che cade in un giorno lavorativo. Come per gli altri tipi di permesso, il lavoratore non è obbligato a usufruirne: come i comuni Rol, se non utilizzati saranno indennizzati – in pratica, verranno tradotte in un corrispettivo economico – nella busta paga del mese di dicembre o gennaio dell’anno successivo.
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