Regime forfettario 2019: requisiti accesso Partita Iva, nuova circolare AdE
Con una recente circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alle Partite Iva quali sono i requisiti necessari per accedere al regime forfettario
Con una recente circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alle Partite Iva quali sono i requisiti necessari per accedere al regime forfettario.
Regime forfettario 2019: come è cambiato
Il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015 e con l’ultima manovra è stato decisamente modificato. Un’innovazione su tutte introdotta con la Finanziaria 2019 riguarda le partite Iva attualmente sottoposte al regime semplificato o ordinario: se non hanno conseguito ricavi o compensi superiori ai 65mila euro da quest’anno possono accedere, appunto, al forfettario.
Dunque, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate di cui si parla, le Partite Iva che rispettano la suddetta condizione potranno passare al regime forfettario senza dover fare alcuna comunicazione o esercitare specifica opzione poiché sono decadute le condizioni che ne determinavano l’esclusione.
Detto ciò, è altresì da precisare che anche i contribuenti che pur in possesso dei requisiti per usufruire del forfettario hanno optato per il regime semplificato potranno cambiare senza attendere tre anni come previsto dalla normativa fino all’approvazione delle modifiche. Inoltre, chi ha oltrepassato la soglia dei 30mila euro al 31 dicembre 2018 senza, però, superare il nuovo limite posto a 65mila euro può rimanere all’interno del regime forfettario.
Forfettario 2019: chi resta escluso
Restano invece esclusi dal forfettario tutti coloro che esercitano attività d’impresa arti o professioni e, in parallelo all’attività, partecipano anche a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono un’attività riconducibile all’ambito che il contribuente svolge sotto regime forfettario. Tuttavia, tale condizione non è più applicabile se tale attività viene meno nel corso del 2019.
Infine, esclusi dal regime anche le persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta a eccezione degli ex praticanti che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.
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