Assegni familiari: pignoramento importo e come funziona la procedura
Che cos’è il pignoramento assegni familiari e quale finalità ha. In quali circostanze esso opera e come può essere fatto valere.
Il pignoramento – com’è noto – può agire su una moltitudine di beni disparati, di proprietà del debitore insolvente. Vediamo in quest’articolo di chiarire se tale strumento può essere utilmente adoperato anche con riferimento agli assegni familiari o al nucleo familiare e, se sì, a quali condizioni.
Assegni familiari: che cosa sono e qual è la finalità?
Anzitutto, chiariamo cosa significa l’espressione “assegni familiari” (ANF). Essa, in via generale, può essere definita come
è una prestazione economica, erogata dall’INPS ai nuclei familiari di varie tipologie di lavoratori, ma anche dei titolari di pensioni. Amplissima, in verità, la platea dei possibili destinatari, comprendendo, ad esempio, lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS,
lavoratori dipendenti agricoli. La finalità di questa prestazione, versata, di solito, in anticipazione da parte del datore di lavoro, ed aggiunta alla retribuzione, è finalizzata a garantire la soglia minima di sussistenza al lavoratore e ai suoi famigliari (laddove non abbia un reddito elevato).
Assegni familiari: quando possono essere pignorati?
La risposta che la legge dà alla questione della possibile pignorabilità degli assegni familiari, la troviamo nel D.p.R. n. 797 del 1955 e nelle integrazioni giurisprudenziali successive. Insomma si tratta di una disciplina speciale, esterna rispetto alle prescrizioni generali in tema di pignoramento, contenute nel Codice di Procedura Civile. La legge citata dispone, in particolare, che: “Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti”. Ciò che emerge è che non sempre vige il divieto: esso opera soltanto laddove si tratti di pignoramento per crediti di natura privata, tasse o imposte. Per ciò che attiene al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento o degli alimenti, invece, è ammesso il pignoramento anche dell’assegno al nucleo familiare.
In pratica, se il debitore è insolvente verso un fornitore, un ente dello Stato o un qualsiasi altro soggetto titolare di un diritto di credito, gli assegni in oggetto debbono continuare ad essere versati dal datore di lavoro, all’interno della busta paga. Per lo stipendio in sè, vale una regola differente, dato che per legge può essere pignorato fino ad un quinto dello stipendio.
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Come funziona l’eccezione al divieto di pignoramento?
In sintesi, l’eccezione al divieto in via generale, opera laddove il pignoramento riguardi un creditore che sia anche uno dei soggetti cui l’assegno è corrisposto e la ragione della sua pretesa sta proprio nel mancato versamento degli alimenti stessi o del mantenimento da parte del debitore. Ciò in quanto gli ANF sono corrisposti laddove appunto si tratti di nucleo familiare, composto da coniugi e figli. Emblematica è la situazione in cui una coppia con prole, si separa, e l’ex-marito non versa il mantenimento all’ex-moglie ed ai figli. In queste circostanze, la ex-moglie può certamente citare in giudizio la controparte insolvente, al fine di pignorare non solo il quinto dello stipendio, ma anche gli assegni familiari, ove presenti. In conclusione, ricordiamo che la misura effettiva dell’importo dell’assegno, è determinata con circolare annuale INPS, la quale contiene le tabelle di riferimento ANF e i livelli reddituali entro cui scatta il diritto.
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