Non sempre le parti addivengono alla sottoscrizione di un contratto in modo rapido e veloce. Talvolta, per le caratteristiche proprie dell’oggetto del contratto, è necessario un iter più lungo, in cui è rilevante il cosiddetto compromesso o contratto preliminare. Di seguito vediamo che risposta dà la legge in riferimento al caso in cui si verifichi il decesso dell’acquirente che ha stipulato il compromesso.
Compromesso o contratto preliminare: che cos’è e qual è la finalità?
Anzitutto, è opportuno dare una definizione di compromesso o contratto preliminare. Esso è, in pratica, una sorta di promessa scritta con la quale un contraente (promittente venditore) si impegna verso l’altro a vendere in futuro; l’altra parte (promittente acquirente), a sua volta, prende l’impegno di acquistare l’oggetto del contratto. Tipicamente, in queste circostanze, la somma legata alla vendita non è di modico valore, e spesso il compromesso è utilizzato per l’acquisto di case, terreni agricoli o edificabili. La promessa suddetta deve essere sempre resa in forma scritta e vincolante, a pena di nullità: con essa è fissata la data della futura vendita, il prezzo e ogni eventuale specifica condizione. In un secondo tempo, sarà il contratto definitivo a perfezionare e a concludere l’iter, con l’effettivo trasferimento di proprietà verso l’acquirente.
La finalità del compromesso è quella di dare rilievo vincolante allo stato delle trattative in corso, anche tenendo conto di eventuali sopravvenienze ed elementi ulteriori ed imprevisti, che potrebbero emergere durante l’iter. È chiaro che la necessità del compromesso può esservi solo in caso di fasi di negoziazione molto complesse, dove sono in gioco beni di alto valore economico. Circa le conseguenze in caso di rifiuto di stipulare, in seguito, l’accordo definitivo, abbiamo che l’altro contraente potrà tutelarsi, ricorrendo al giudice, il quale potrà emettere una sentenza con un contenuto vincolante pari a quello del contratto definitivo; in alternativa, potrà far valere la cosiddetta risoluzione del compromesso a causa dell’inadempimento dell’obbligazione contrattuale e la conseguente condanna al risarcimento danni. Sarà la parte interessata a valutare, a seconda delle circostanze, quale strada sia più conveniente.
Che cosa succede in caso di decesso del promittente acquirente?
Per dare risposta a questo quesito che, nella pratica, non di rado si presenta, è opportuno fare riferimento a quanto affermato dalla Cassazione in una sentenza del 2014. Per questo giudice, infatti, il decesso di una persona, dal punto di vista delle conseguenze del diritto civile, non è evento imprevedibile, piuttosto è da intendersi come possibile. Ciò comporta che, in caso di compromesso, varranno le regole della successione; gli eredi, accettando l’eredità, dovranno far fronte anche ai debiti e agli impegni presi dal defunto, tra cui quello relativo al compromesso. In conclusione, il promittente venditore avrà quindi diritto di chiedere agli eredi di osservare le disposizioni del compromesso, al posto dell’acquirente deceduto. In caso di inadempimento dell’obbligo di addivenire al contratto definitivo, questi potrà rivolgersi al giudice, affinché emetta una sentenza che prenda il posto del contratto definitivo, ottenendo finalmente la cifra pattuita per l’acquisto.
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