Detrazioni fiscali risparmio energetico 2019 ok senza comunicare ad Enea

Novità importanti sulle detrazioni fiscali legate al risparmio energetico: le agevolazioni sono valide anche senza comunicazione a Enea. Il chiarimento.

Detrazioni fiscali risparmio energetico 2019 valide
Detrazioni fiscali risparmio energetico 2019 ok senza comunicare ad Enea

La mancata comunicazione all’Enea, sebbene risulti essere obbligatoria, non impedisce di usufruire delle detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico. Si ricorda infatti che la trasmissione a Enea è obbligatoria e va fatta tramite apposito portale, entro 90 giorni dalla data di fine dell’intervento o del collaudo. A chiarire l’aspetto sopra riportato ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019.

Detrazioni fiscali risparmio energetico 2019: la trasmissione dati a Enea, come funziona

L’Agenzia ha infatti fornito un chiarimento a una questione che richiedeva le conseguenze determinate dalla mancata trasmissione delle informazioni sugli interventi edilizi legati al risparmio energetico a Enea, e in particolare se questo inadempimento comportasse la revoca delle detrazioni fiscali. L’Agenzia ha ricordato come la Legge di Bilancio 2018 ha aggiunto un comma al decreto legislativo riguardante la proroga delle detrazioni fiscali legate ai lavori di ristrutturazione che danno diritto alle detrazioni, che recita come segue.

“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi […] sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alla regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.

Detrazioni fiscali risparmio energetico: trasmissione dati Enea, il termine dei 90 giorni

Di seguito, nella risoluzione si ricorda che il portale tramite il quale trasmettere le suddette informazioni è disponibile dal 21 novembre 2018 e che per gli interventi la cui data di fine lavoro (o collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data. Inoltre, successivamente, il Mise ha dato mandato all’ENEA di pubblicare un avviso sul portale per concedere ai soggetti richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018 fino alla data del 1° aprile 2019.

Detrazioni fiscali risparmio energetico: trasmissione dati Enea, quali informazioni?

Quindi si precisa che la trasmissione delle informazioni riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non sono da trasmettere le informazioni legate agli altri interventi, anche se ammessi alla detrazioni, ma che non comportano risparmio energetico.

È invece prevista la trasmissione delle informazioni riguardanti l’acquisto nel 2018 di elettrodomestici in classe energetica A+ (A per i forni) sempre se collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a partire dal 1° gennaio 2017, nel caso in cui le relative spese diano diritto alla detrazione (50% delle spese sostenute su un ammontare complessivo inferiore a 10.000 euro).

Detrazioni fiscali risparmio energetico: mancata comunicazione Enea e diritto all’agevolazione

Dopo questi promemoria, la Risoluzione entra nel vivo della questione, informando quanto segue. “Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento”.

Pertanto gli adempimenti per avere diritto all’agevolazione sono stabiliti dal decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998. L’articolo 4, più nel dettaglio, “reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dal citato art. 16, comma 2-bis, del decreto legge n. 63 del 2013”. Pertanto, mancando una specifica previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate legittima il parere del Mise, confermando che la mancata trasmissione dei dati a Enea, seppur obbligatoria, non comporta la revoca delle detrazioni fiscali.

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