Il diritto italiano non prevede soltanto ipotesi di risarcimento del danno meramente economico, cioè il risarcimento non spetta esclusivamente in quei casi in cui dalla condotta illecita del responsabile, è scaturito un pregiudizio di natura finanziaria. Tipico, ad esempio, il caso della truffa. Ci sono casi, ben inquadrati dalla giurisprudenza, in cui è ammessa la richiesta di risarcimento danni per pregiudizio al bene della salute. Vediamo di seguito quali indicazioni possono trovarsi in tema di risarcimento danni per aggressione fisica e lesioni.
Risarcimento aggressione: che cosa si intende?
Preliminarmente, occorre chiarire che che, pur usandosi comunemente i termini “aggressione” e “danno da aggressione”, (specialmente nel gergo degli articoli di cronaca), le norme giuridiche non disciplinano specificamente la cosiddetta aggressione. Ciò essendo un concetto troppo ampio per poter ricevere adeguata e circostanziata disposizione di legge. Sono però, in pratica, considerati sinonimi i reati di “lesione” e di “percosse“, previsti dal nostro Codice Penale. Fondamentalmente la differenza tra i due reati è la seguente: in entrambi è in gioco un’aggressione fisica, ovvero uno o più gesti che hanno provocato una sensazione di dolore fisico nella vittima; con la differenza, però, che nella percossa il dolore è stato momentaneo e legato alla situazione di aggressione, mentre nella lesione vi sono conseguenze per la vittima, cioè una malattia nel corpo o nella mente. Pertanto, in quest’ultimo caso, la pena inflitta è più pesante.
Come dimostrare il danno da aggressione ed ottenere risarcimento?
Per ottenere un qualsiasi tipo di risarcimento, attraverso provvedimento del giudice, occorre – sempre – fornire prova del pregiudizio subito. Se dimostrare, a fini risarcitori, un pregiudizio di natura economica, è operazione non eccessivamente complessa, altrettanto non può dirsi in materia di danno alla salute. Infatti non è oggettivamente agevole quantificare una somma di denaro e correlarla all’entità del danno alla salute patito. È stata proprio la pratica, i casi concreti, a fornire indicazioni in merito ai criteri di quantificazione da seguire. E, pertanto, è stata la giurisprudenza a dare istruzioni in merito a come liquidare un danno da lesione o percosse, attraverso l’esame dei casi concreti.
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Secondo l’orientamento della Cassazione, da un’aggressione (percosse o lesioni) possono scaturire due tipi di danno: biologico e/o morale. La prima tipologia di danno si riferisce, come lascia intuire il nome, al pregiudizio accertabile con visita presso un medico: ad esempio, la rottura dell’osso di una gamba per un’aggressione. Il danno morale, anche se a differenza di quello biologico, non è immediatamente percettibile, merita ugualmente tutela e si riferisce ad un pregiudizio della vittima non “esteriore”, bensì interno e psicologico (traumi e shock). In casi di aggressione, pertanto, la vittima sarà sottoposta ad una visita medico-legale, la quale accerterà il tipo di danno patito, la misura e, soprattutto, tramite essa sarà possibile utilizzare i criteri giurisprudenziali di liquidazione del danno alla salute.
Cosa sono le tabelle di Milano per la quantificazione del danno alla salute?
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla salute, i giudici, nell’esame del caso concreto, utilizzeranno quelle che sono anche chiamate tabelle del Tribunale di Milano, ovvero delle vere e proprie linee guida giurisprudenziali, mirate a quantificare gli importi di risarcimento per aggressione. Esse permettono di calcolare il risarcimento per aggressione, e quindi la cifra da corrispondere alla vittima, attraverso le percentuali di invalidità (da 1% a 100%) riconosciute durante la visita medico-legale, tenendo però anche conto dell’età del danneggiato. In sintesi, saranno parametri determinanti per il calcolo: i punti di invalidità permanente, quelli di invalidità temporanea e l’età del danneggiato. Esistono siti web che aiutano ad avere un’idea più chiara di questo sistema di calcolo, approntato dalla giurisprudenza per scopi pratici di risarcimento.
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