Multa eccesso velocità cancellata senza verifiche periodiche del tutor

Il tutor che controlla il rispetto dei limiti di velocità lungo le strade non è sottoposto a verifiche periodiche? Allora la multa eccesso velocità è nulla.

Multa eccesso velocità cancellata
Multa eccesso velocità cancellata senza verifiche periodiche del tutor

Il tutor o il Sicve posto lungo una strada ha rilevato che un certo automobilista non ha rispettato i limiti di velocità. Pertanto, evidenziando l’infrazione, ha permesso di generare la sanzione all’automobilista stesso. Questi però non ci sta e si oppone, ricorrendo all’assistenza legale. Quindi, a seguito dell’iter giudiziario, la multa comminata viene dichiarata nulla, perché il tutor (o Sicve), ovvero il sistema preposto alla rilevazione dell’illecito stradale, non è stato sottoposto alle consuete verifiche periodiche, che risultano essere obbligatorie.

Multa eccesso velocità rilevata da tutor non controllato: perché può essere annullata

Il caso sopra riportato è stato approfonditamente trattato da un articolo a cura di Lucia Izzo su Studio Cataldi. Qui si fa riferimento a diverse precisazioni trattate dalla giurisprudenza in merito, che vanno a confluire con la recente sentenza del Giudice di Pace di Savona (n. 258/2019), che ha accolto il ricorso di un automobilista, il quale, per tutelarsi, si era appellato al Comitato Strademulte. La multa per eccesso di velocità è stata dunque annullata per un motivo prioritario, vale a dire la mancata verifica periodica dello strumento di rilevazione, nonché la “mancata correttezza dell’omologazione” dello stesso.

Multa eccesso velocità: verifiche periodiche tutor, cosa dice il Codice della Strada

Tali controlli risultano infatti obbligatori, come risulta anche da un provvedimento del Ministero dell’Interno datato 7 agosto 2017. Il riferimento normativo è all’articolo 45 del Codice della Strada. Qui, al comma 6, si legge quanto segue.

“Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, e i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione o omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

Omologazione Tutor e Sicve: cosa dice il Regolamento di Attuazione del Cds

A ciò fa eco anche il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Qui, all’articolo 192, si pronuncia testualmente quanto segue.

“Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista l’omologazione o l’approvazione […] di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull’oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza dell’oggetto di cui si chiede l’omologazione o l’approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso”.

Infine, si precisa che “alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell’articolo 405”.  

Inoltre l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici è tenuto ad accertare la rispondenza e l’efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, omologando il prototipo quando gli accertamenti hanno dato esito favorevole.

Tutor e Sicve: l’obbligo della taratura e dei controlli periodici

L’omologazione deve essere affiancata dalla taratura periodica, al fine di rendere efficiente la strumentazione e correggere eventuali malfunzionamenti. All’esito positivo della taratura segue il rilascio di un apposito certificato da conservare negli uffici dell’organo di polizia che utilizza lo strumento. Al certificato va comunque allegato il verbale che contiene le verifiche periodiche aggiornate sul dispositivo e questo è un elemento fondamentale perché il certificato da solo, nell’ottica di trasparenza, non basta.

Pertanto, precisa Studio Cataldi, “allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall’azione di accertamento, è indispensabile una verifica periodica (con cadenza al massimo annuale) tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature”.

Multa eccesso velocità: quando va annullata

A differenza di quanto avviene per i controlli del fisco sul conto corrente, in questo particolare caso il principio di inversione dell’onere della prova è a favore del soggetto contestato dall’eventuale sanzione. Spetterà dunque alla Pubblica Amministrazione provare la sussistenza del fatto e la causa che ha comportato la conseguenza sanzionatoria, ad esempio dimostrando tramite l’apposita documentazione succitata il corretto funzionamento della strumentazione. In caso contrario, la multa per eccesso di velocità andrà annullata.

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