Congedo straordinario Legge 104: priorità familiare o extra, spetta precedenza?
Se dei permessi ottenuti al riconoscimento della Legge 104 possono usufruire tutti i familiari, per il congedo straordinario vige un ordine di priorità
C’è una differenza fondamentale tra i permessi concessi dalla Legge 104 e il congedo straordinario retribuito che si può fruire sempre nel quadro della norma che consente ai lavoratori di assistere un proprio congiunto disabile.
Legge 104: congedo retribuito, la scala di priorità
Infatti, se dei permessi ottenuti al riconoscimento della 104 possono usufruire tutti i familiari, per il congedo straordinario retribuito vige un ordine di priorità. Innanzitutto, può fruirne il coniuge convivente, dunque, il padre o la madre – anche non convivente – del disabile, poi uno dei figli conviventi della persona o uno dei fratelli o delle sorelle conviventi della persona affetta dalla disabilità. Infine, del congedo straordinario retribuito può fruire un parente o affine (entro il terzo grado) convivente del disabile.
Congedo straordinario Legge 104: residenza disabile, cosa dice l’Inps
Legge 104: patologie invalidanti
Tale scala di priorità è sempre valida: l’età avanzata di un familiare, di per sé, non costituisce motivo bastevole a farla scorrere verso il basso.
Detto ciò, può scorrere verso il basso solo in determinati casi, cioè la mancanza, il decesso o eventuali patologie invalidanti del familiare che assiste il disabile. Le patologie invalidanti che fanno scorrere la scala di priorità verso il basso sono precisate da un apposito Decreto interministeriale del 2000. Ecco quali sono: patologie che portano a una riduzione dell’autonomia personale (patologie croniche di natura reumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica o le neoplasie); patologie che richiedono a loro volta assistenza e/o monitoraggi continui; patologie che richiedono una partecipazione attiva al trattamento sanitario.
Legge 104: congedo straordinario e permessi, come si sommano
Legge 104: il caso della convivenza di fatto
Il congedo straordinario può essere fruito dalla parte di un’unione civile nei confronti dell’altra parte dell’unione civile (ma l’una non può usufruirne per un parente dell’altra: la parte di un’unione civile non è riconosciuta come un “affine” insomma). In tal senso, è inserito nella scala di priorità, al pari del coniuge. Non è parificato al coniuge, però, il convivente di fatto: in pratica, quest’ultimo può usufruire solo dei permessi concessi dalla 104 e non del congedo.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it