Bonifico domiciliato su conto corrente: pignoramento e come funziona
Come funziona il pignoramento del bonifico domiciliato su conto corrente e quali sono gli strumenti concreti a tutela del diritto del creditore.
È lecito domandarsi se la legge consente al creditore di pignorare il bonifico su conto corrente del debitore. La risposta da darsi è sicuramente affermativa, dato che si applica il principio per il quale ogni soggetto deve rispondere delle obbligazioni contratte e risponde sia con beni che ha al momento, sia con beni di cui avrà titolarità futura. E in essi di certo rientra il bonifico di una somma di denaro. Ne consegue che il pignoramento del fisco ha la capacità di estendersi su ogni elemento del patrimonio del debitore. Vediamo meglio di che si tratta.
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Bonifico domiciliato: qual è la regola generale e quali sono le eccezioni?
Abbiamo accennato che il bonifico domiciliato su conto corrente, come un qualsiasi bene del debitore, può essere pignorato. E ciò indipendentemente dalle ragioni per cui un soggetto trasferisce una somma di denaro ad un altro (ad esempio una quota di risarcimento danni o una donazione). La legge, peraltro, consente anche il pignoramento da parte di terzi, sul diritto di credito del debitore, prima che in effetti gli sia pagato. Questo è il principio generale. Esistono però delle eccezioni che la legge puntualmente disciplina. Tali eccezioni sono legate alla tutela di alcuni diritti fondamentali della persona, quali quello alla salute ed alla dignità. Pertanto alcuni bonifici legati, ad esempio, a prestazioni come i crediti alimentari (assegno di mantenimento) oppure i sussidi per i poveri o per le malattie, non possono essere oggetto di pignoramento.
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Come funziona il pignoramento del bonifico?
In base a quanto detto sopra, vediamo ora come si può pignorare il bonifico domiciliato su conto corrente. La legge, a questo scopo, prevede due ipotesi distinte. Il pignoramento può aversi quindi prima che il bonifico stesso sia effettuato, con la notifica dell’atto di pignoramento al soggetto che sta per versare la somma a favore del debitore. In sostanza è pignorato il diritto di credito, invece che la somma effettiva. Alternativamente è possibile, come ovvio, pignorare il conto corrente cui il bonifico si riferisce. In queste circostanze, l’atto di pignoramento è notificato all’istituto presso cui il debitore tiene il suo conto corrente (quindi una banca o le Poste). Ciò che ne consegue sarà il pignoramento dell’intero conto corrente e di tutti gli accrediti, ed ovviamente i bonifici. In conclusione, vediamo quindi come la legge dia ampio spazio e tutela al diritto di credito del soggetto pignorante sul debitore, attraverso varie forme del cosiddetto pignoramento presso terzi. È infatti pur sempre in gioco un credito del debitore verso un terzo (soggetto pagante o istituto di credito), oggetto a sua volta di pignoramento.
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