Quota 100 è realtà da diversi mesi. La legge approvata dal Governo Conte offre la possibilità a chi ha 62 anni e 38 anni di contributi di andare in pensione con un termine anticipato rispetto alla normativa previdenziale vigente prima della riforma approvata mesi fa dall’esecutivo in carica.
Pensione anticipata, fondi di solidarietà bilaterali
Oltre a Quota 100 le novità legislative introdotte e in vigore per il triennio 2019-2021 offrono ai lavoratori anche altre possibilità per smettere di lavorare con qualche anno di anticipo. Come nel caso del contenuto dell’articolo 22 che affronta la materia dei fondi di solidarietà bilaterali.
Pensione anticipata, assegno straordinario per il sostegno al reddito
La norma prevede che tramite i fondi venga erogato un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione quota 100 entro il 31 dicembre 2021. In pratica se un lavoratore entro il termine ultimo del triennio 2019-2021 in cui sarà valida quota 100 avrà la possibilità di raggiungere i due requisiti base che abbiamo visto (62 anni di età e 38 anni di contributi versati) può smettere di lavorare a partire dai 59 anni.
Pensione anticipata, le condizioni
Esistono tuttavia delle condizioni che devono essere rispettate affinché si possa utilizzare il canale previsto dal decreto Quota 100. Quali sono?
L’assegno può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
In sostanza deve essere garantito il ricambio occupazionale che è una delle finalità di Quota 100.
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Pensione anticipata, spese contributive a carico dei fondi bilaterali
Inoltre i fondi si fanno carico anche delle spese contributive. Nel testo si legge che i “Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà”.
“Le disposizioni – è scritto nel decreto – si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono e requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione”.
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