Congedo di maternità 2019 solo dopo il parto, le nuove istruzioni Inps
Congedo di maternità 2019 solo dopo il parto, info su messaggio Inps del 6 maggio. In attesa che Inps emani la circolare operativa e nuovi aggiornamenti.
Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori. In relazione al congedo di maternità vi sono novità che riguardano il periodo di astensione dal lavoro. O meglio: nuove possibilità messe a disposizione delle mamme.
Congedo di maternità Inps 2019, decorrenza e novità
Cosa cambia a proposito del congedo di maternità? Le novità riguardano la decorrenza. Infatti con la legge di bilancio 2019 (comma 485 L. 145/2018) “è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Viene quindi data la possibilità di slittare i due mesi di astensione dal lavoro dalla fase immediatamente precedente al parto a quella successiva.
Congedo di maternità Inps 2019, messaggio Inps
Nel frattempo l’Inps col messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019 ha fatto sapere che «fino alla emanazione della circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti dell’applicazione “Gestione Maternità”, al fine di salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto, si rappresenta che le stesse possono esercitare l’opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione».
Quando va presentata la domanda? «Deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all’indennità) ed esclusivamente per via telematica o direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo) o tramite patronato oppure tramite contact center». E infine sempre l’Inps ricorda che «le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura “contiene dati sensibili”».
In attesa della circolare operativa? Ecco la risposta: «Tali domande non transiteranno in procedura “Gestione Maternità” fino alla emanazione della circolare operativa e ai conseguenti aggiornamenti».
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