Le ultime sui contributi Inps 2019: cosa succede alle retribuzioni che eccedono il massimale contributivo e pensionabile? Con la circolare n. 63 del 9 maggio 2019, l’Inps ha fornito determinate istruzioni al fine di garantire un efficiente livello di omogeneità all’azione amministrativa dell’Istituto stesso. I chiarimenti riguardano pertanto il regime di prescrizione che si applica la versamento dei contributi previdenziali per le retribuzioni che eccedono il massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Contributi Inps 2019: versamento contributi per retribuzioni oltre il massimale annuo
Il primo capitolo della circolare Inps ha come oggetto il versamento della contribuzione previdenziale per le retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, nonché il regime prescrizionale di rimborso. Dal 1° gennaio 1996 è stato introdotto il massimale della base contributiva e pensionabile per i lavoratori che rientrano nel sistema pensionistico contributivo: per essi la retribuzione percepita oltre il limite annuo fissato non è soggetta a contribuzione previdenziale, né viene annoverata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Questo perché il valore massimo fissato a norma costituisce limite invalicabile sia per ciò che concerne il versamento contributivo, sia per l’erogazione dei trattamenti pensionistici. L’Inps precisa che “il datore di lavoro può essere indotto ad assumere a riferimento, per il calcolo della contribuzione dovuta, un imponibile contributivo che nell’anno civile risulta eccedente rispetto a quello previsto” dalla legge.
Questo può avvenire per difetto di comunicazione tra lavoratore e datore in merito al regime contributivo applicabile o per via della successione dei rapporti lavorativi nel corso dello stesso anno, o per altri motivi riconducibili alla gestione delle informazioni riguardanti i rapporti di lavoro. In queste situazioni, “l’eventuale contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo”, con riferimento all’art. 2033 del codice civile, e con riguardo particolare “a quelle che prevedono l’elevazione del termine prescrizionale a dieci anni”.
Per ciò che concerne i principi alla base della restituzione dei contributi indebitamente versati, le somme che non potranno essere oggetto di rimborso per il decorso del termine prescrizionale, resteranno acquisite all’Inps e improduttive ai fini previdenziali.
Contributi Inps 2019: rilevazione regime contributivo e recupero contributi indebiti non prescritti
Il secondo capitolo della circolare riguarda la corretta rilevazione del regime contributivo, nonché il recupero della contribuzione indebita non prescritta e le relative istruzioni operative. L’Istituto specifica che “la rilevazione del superamento di versamenti eccedenti il massimale contributivo e pensionabile non può avvenire nell’immediatezza della ricezione della denuncia Uniemens da parte dell’Istituto”.
L’Inps, infatti, afferma che non si può escludere la situazione per la quale il lavoratore vanti contributi prima del 1° gennaio 1996, non ancora registrati sulla posizione assicurativa, o, seppur non ancora noti all’Istituto, già versati presso gestioni previdenziali estere. “Al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il predetto massimale, sarà cura dei datori di lavoro continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte a individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione”.
A livello operativo l’Istituto ricorda che il datore di lavoro è obbligato a effettuare la dichiarazione mensile nel flusso Uniemens del regime applicato a ciascun dipendente, compilando l’apposito elemento RegimePost95 e inserendo tali valori:
- S: regime contributivo;
- N: non soggetto a regime contributivo.
Contributi Inps 2019: recupero contribuzione eccedente non prescritta
Come recuperare il massimale della contribuzione eccedente e non prescritta? Ci sono diverse modalità, che la circolare va a elencare.
- Per i periodi antecedenti l’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro interessati dovranno inviare un’apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. Inoltre i datori di lavoro saranno tenuti a trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali. Gli operatore di sede acquisiranno con procedura manuale denunce DM10V di regolarizzazione per i periodi di riferimento, riportando il codice L952 e relativo importo nel quadro D.
- Per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro, al fine di recuperare la contribuzione IVS versata su retribuzioni che eccedono il massimale, dovranno usare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Pertanto, nel mese di riferimento in cui sarà avvenuto il superamento, saranno tenuti a indicare nell’elemento Imponibile di DatiRetributivi l’imponibile entro il massimale e nell’elemento Contributo il nuovo contributo dovuto. Infine, nell’elemento EccedenzaMassimale dovrà essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell’elemento Imponibile di DatiRetributivi.
Contributi Inps 2019: la circolare n. 63 in pdf
Per consultare integralmente la circolare Inps n. 63 del 6 maggio 2019, vi invitiamo a selezionare questo pdf scaricabile e stampabile.
Segui Termometro Politico su Google News
Scrivici a redazione@termometropolitico.it