Rivalutazione pensioni Inps 2019: taglio assegno a giugno, circolare operativa
Rivalutazione pensioni Inps: con una nuova circolare l’ente comunica la riduzione dei trattamenti di importo superiore a 100mila euro lordi annui
Emessa una nuova circolare dall’Inps con oggetto la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100mila euro su base annua. L’ente previdenziale precisa che, a decorrere dal primo gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti eccedenti nel complesso i 100mila euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale proporzionale all’importo dei trattamenti pensionistici stessi.
Rivalutazione pensioni Inps 2019: le aliquote a seconda dell’importo
La circolare e le rispettive istruzioni operative riguardano le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.
Se i trattamenti pensionistici saranno compresi tra 100mila e i 130 mila euro lordi su base annua saranno ridotti del 15%; saranno ridotti del 25% quelli di importo compreso tra 130mila e 200mila euro. Quelli compresi tra 200mila e 350mila euro saranno ridotti del 30%, subiranno una riduzione del 35% quelli di importo compreso tra 350mila e 500 mila euro. Infine, tutti i trattamenti che nel complesso superano l’importo lordo annuo di 500mila euro, invece, verranno ridotti in base a un’aliquota del 40%.
Rivalutazione pensioni Inps 2019: i trattamenti esclusi dal calcolo
Detto ciò, per il calcolo dell’importo lordo annuo in base a cui viene calcolata l’aliquota non viene tenuto conto di alcune prestazioni. Tra queste le pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, i trattamenti pensionistici per invalidità specifica, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, le pensioni indirette ai superstiti di assicurati Inps e pensioni di reversibilità ai superstiti.
Infine, nella circolare si precisa che l’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici “deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva”
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