Occorre fare un po’ di chiarezza circa i casi in cui proprietario ed affittuario abbiano stipulato un contratto di affitto ed emerga l’opportunità di avvalersi di un’assicurazione sulla casa in affitto. Ciò in quanto eventi imprevedibili (ad esempio un incendio) potrebbero costituire fonte di danno per l’immobile locato o per i terzi. Vediamo di seguito cosa dice la legge a questo proposito.
Assicurazione casa in affitto: è obbligatoria?
Anzitutto domandiamoci se l’assicurazione casa, nei contratti di affitto, è da intendersi come un’operazione obbligatoria oppure lasciata all’autonomia negoziale dei contraenti. Chiariamo che la legge attuale non fissa alcun obbligo di siglare una polizza sulla casa, tranne quei casi in cui, per comprare un immobile ci si rivolga a una banca, al fine di avere un mutuo o un prestito. In circostanze come queste, la sottoscrizione di un’assicurazione è obbligatoria e, nella stragrande maggioranza dei casi, copre i danni provocati da incendio, esplosioni, fulmini o perdite di gas (la cosiddetta polizza incendio e scoppio).
Laddove, invece, l’immobile sia dato in affitto, possono sorgere dubbi circa il soggetto o i soggetti che debbono pagare l’assicurazione sulla casa (l’inquilino che effettivamente usufruisce dell’abitazione vivendoci, oppure il proprietario che conserva comunque il titolo di proprietà). È opportuno richiamare l’art. 1590 del Codice Civile, il quale afferma che: “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, […] salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa“. Nel codice non è fissato alcun obbligo di assicurazione casa, però è evidente che l’affittuario farà bene a tutelarsi dai danni provocati involontariamente ai beni, alla struttura dell’abitazione o a terzi, ma anche il proprietario è interessato a proteggersi in caso di danneggiamenti dovuti a fattori esterni. Insomma, l’assicurazione casa non è obbligatoria in materia di affitto (e non può il proprietario imporre all’affittuario di sottoscriverne una), però assai opportuna sia per il proprietario, sia per l’affittuario.
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Chi deve pagare la polizza in questi casi?
È piuttosto chiaro quindi che, sia proprietario che affittuario, potrebbero aver interesse alla stipula dell’assicurazione casa. Pertanto la polizza in oggetto, di fatto, è pagata dal soggetto che la attiva, proprietario o affittuario. La legge infatti distingue tra Rc inquilino e Rc proprietario. Nel caso della Rc inquilino, abbiamo una polizza per la responsabilità civile del locatario, la quale è garanzia per tutti i danni provocati involontariamente dall’inquilino stesso a cose o terzi. In queste circostanze, il locatario può aggiungere alla polizza, anche il rischio furto. La Rc inquilino ha la peculiarità di offrire tutela al solo affittuario, e non al proprietario: ciò significa che è uno strumento pensato ad hoc per chi soggiorna in un’abitazione altrui attraverso la stipula del contratto di affitto.
La Rc Proprietario, invece, è un’assicurazione riservata al proprietario / locatore del bene immobile, che fa da garanzia per i danni a cose e a terzi (anche allo stesso affittuario), all’interno della casa di sua proprietà, senza però responsabilità da parte dell’affittuario: non tutela cioè dai danni prodotti dall’affittuario.
In conclusione, ribadiamo che l’assicurazione casa, per proprietario o locatore, non è obbligatoria per legge, però la mole di eventi imprevedibili e dannosi, che potrebbero verificarsi dopo la stipula di un contratto di affitto, è talmente ampia che la sottoscrizione di una polizza del genere, è operazione sicuramente consigliata.
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