Assegno di ricollocazione e reddito di cittadinanza, come funziona

Che cos’è l’assegno di ricollocazione e qual è la finalità. Come tale strumento si rapporta al reddito di cittadinanza in base alle norme oggi in vigore.

Assegno di ricollocazione e reddito di cittadinanza, come funziona
Assegno di ricollocazione e reddito di cittadinanza, come funziona

Di seguito vediamo di fare luce sul rapporto intercorrente tra assegno di ricollocazione e reddito di cittadinanza, strumenti di supporto a chi cerca lavoro i quali, ultimamente, hanno certamente contribuito al dibattito politico, e hanno costituito materia di sicuro interesse per l’opinione pubblica.

Assegno di ricollocazione: che cos’è, qual è la finalità e l’assetto attuale dello strumento?

Prima di soffermarci sul rapporto tra reddito di cittadinanza e assegno di ricollocazione, vediamo in sintesi che cos’è quest’ultimo. Esso può definirsi come uno strumento mirato ad aiutare il disoccupato a ricollocarsi proficuamente nel mondo del lavoro. Non è pertanto una somma di denaro destinata alla persona, ma è una sorta di buono (un voucher), al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione da parte di un Centro per l’Impiego del territorio o di un qualsiasi ente accreditato ai servizi per il lavoro. Va chiarito che non è una sorta di indennità di disoccupazione e non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Esso bensì è erogato in relazione al profilo personale di occupabilità, dura 6 mesi e può essere rinnovato per altri 6 mesi, nelle circostanze in cui l’ammontare del buono non sia stato speso interamente.

In base alle indicazioni fornite dall’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 4 del 2019, relativo all’introduzione del cosiddetto Reddito di cittadinanza, a partire dal 29 gennaio 2019 è stata disattivata la possibilità di fare domanda – in via informatica – per il suddetto assegno. Ciò per i lavoratori in NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, un’indennità mensile di disoccupazione), disoccupati da almeno 4 mesi. Si tratta di una disattivazione temporanea, una sospensione fino alla fine del 2021.

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Qual è il rapporto con il reddito di cittadinanza? a quanto ammonta l’importo dell’assegno?

Con l’introduzione dell’ampia misura del reddito di cittadinanza, è chiaro che non potevano non esserci riflessi anche sull’assegno di ricollocazione. Infatti, occorre dire con chiarezza che, con il reddito di cittadinanza e di tutti gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro ad esso collegati, l’assegno di ricollocazione è oggi, in verità, parte integrante del reddito stesso, o meglio, della sua funzione. È prova di ciò la disposizione dell’accennato decreto, la quale fissa che, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto a sottoscrivere con il centro per l’impiego territoriale quello che viene definito patto per il lavoro. In particolare, una volta decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione del reddito, avrà diritto a ricevere le misure di assistenza per la ricerca del lavoro, garantite dall’assegno di ricollocazione ANPAL. Inoltre, al fine di non perdere il diritto al reddito di cittadinanza, è da sottolineare che il beneficiario deve attivare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, attraverso la scelta del soggetto specifico che eroghi a suo favore il servizio, entro 30 giorni dal riconoscimento dell’assegno di ricollocazione, che, come detto, ha durata semestrale ed è rinnovabile.

Infine occorre dire che spetta comunque all’ANPAL adottare ulteriori modalità operative e fissare nuove istruzioni, in base al regime normativo collegato al rapporto suddetto tra reddito di cittadinanza e assegno di ricollocazione. In ogni caso, l‘importo dell’assegno di ricollocazione, secondo quanto già sancito con delibera ANPAL dello scorso anno, deve essere ricompreso tra un minimo di 250 euro ed un massimo di 5.000 euro, a seconda del profilo di occupabilità del lavoratore. 

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