Testamento olografo: esempio, significato e pubblicazione. Quando è falso
Cos’è un testamento olografo, da chi è redatto, quali requisiti obbligatori ha e quali finalità. La pubblicazione, la falsificazione e il fac-simile.
Vediamo di seguito in che cosa consiste un testamento olografo e qual è la finalità di questo strumento nell’ambito delle successioni ereditarie. Come specificato tra poco, esso ha requisiti formali obbligatori per chiunque voglia avvalersene e comporta un oggettivo risparmio di spesa, quindi è conveniente conoscerne l’esistenza e le possibilità di utilizzo.
Testamento olografo: che cos’è, quali sono i requisiti e qual è la finalità?
Il Codice Civile lo disciplina all’art. 602, definendolo un atto obbligatoriamente e integralmente scritto, firmato e datato dal testatore, cioè il soggetto che ha la disponibilità dei beni che formano il suo patrimonio e che, attraverso questo atto, decide la destinazione delle sue sostanze per quando non sarà più in vita. Tale formalità è doverosa, a pena di impugnabilità del suo contenuto, la quale comporterebbe l’inefficacia di quanto deciso dal testatore nell’atto. Una specifica peculiarità è che può essere redatto senza che il notaio compia alcuna attività professionale in merito, quindi senza costi. In sintesi, i requisiti formali per la validità di un testamento olografo sono tre. Anzitutto, l’atto deve essere scritto interamente a mano dal testatore, da solo e senza aiuto o consiglio di nessuno. Scriverlo a macchina o su tastiera di pc comporterebbe per legge la nullità. Il legislatore ha infatti dato particolare rilievo alla grafia del testatore, come espressione chiara ed univoca delle sue volontà. In secondo luogo, l’atto va firmato e, se composto da più pagine, la sottoscrizione va apposta ad ogni pagina. Infine, l’atto va datato con giorno, mese ed anno, scritti anch’essi a mano dal testatore.
Che cos’è la pubblicazione del testamento olografo?
Per legge, un testamento olografo, redatto con le modalità suddette, deve poi essere pubblicato. Pertanto, durante l’iter di successione e dopo il decesso del testatore, allo scopo di rendere applicabili le disposizioni contenute nel testamento, lo stesso dovrà essere oggetto di pubblicazione presso un notaio. L’interessato o gli interessati dovranno cioè consegnare il testamento olografo ad un notaio affinché questi si occupi della pubblicazione, in presenza di due testimoni. Essa avverrà con redazione del cosiddetto verbale di pubblicazione del testamento il quale, in sostanza, è una trascrizione dei contenuti del testamento olografo (che sarà poi allegato). Al fine di richiedere la pubblicazione sarà, però, necessario presentare: i documenti d’identità e il Codice Fiscale di chi richiede la pubblicazione; la fotocopia dei documenti d’identità del testatore; l’estratto dell’atto di morte (non basta dunque il certificato di morte); il testamento allegato soltanto in originale.
Conseguenze in caso di falsificazione del testamento
A questo punto domandiamoci quali possono essere le conseguenze di un testamento olografo falso (ad esempio non redatto dal testatore ma da un terzo, oppure alterato in una o più disposizioni). Anzitutto, come peraltro ribadito dalla Cassazione in una sentenza del 2017, la falsificazione di un atto di questo tipo comporta sempre un reato. Infatti, in base a quanto disposto dal codice penale, se il fatto della falsificazione è stato compiuto per recare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, possono applicarsi le pene detentive previste dalla normativa di cui agli art. 476 c.p. e 482 c.p. (falsità materiale). In sintesi, in caso di contestazione di un testamento ritenuto falso (tramite querela alla Polizia o ai Carabinieri), si aprirà la strada del procedimento penale in tribunale, in cui sarà necessaria – per la tutela delle proprie ragioni – l’assistenza di un avvocato.
Un esempio di testamento olografo
A questo punto, per avere le idee chiare il più possibile ed onde non incappare in fraintendimenti, vediamo quello che potrebbe essere un testamento olografo.
Milano, 14 maggio 2019
Io sottoscritto Ettore Verdi dispongo delle mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di vivere con il presente testamento olografo.
Nomino miei eredi universali in tutto il mio patrimonio ed in quote uguali i miei figli Mario, Vittorio e Giuseppe.
Lego alla mia domestica Patrizia il mio braccialetto d’oro di marca….. modello…..
Al mio amico Cristiano Rossi lego la somma di euro 20000 da prendersi dal mio patrimonio mobiliare.
Lego a mia nipote Barbara la scultura dell’autore…..
firma
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