Contratto di lavoro e dimissioni, quando si può firmare per la legge
Contratto di lavoro: come la legge consente di esercitare il diritto di dimissioni dal posto di lavoro e che obblighi ha il lavoratore rispetto all’azienda?
Vediamo di seguito di rispondere ad una questione pratica molto diffusa e di capire entro quali limiti può essere esercitato il diritto alle dimissioni. Stiamo parlando della possibilità, per un lavoratore, di iniziare un nuovo rapporto di lavoro presso altro datore di lavoro, prima di interrompere l’esperienza professionale con il precedente datore di lavoro o azienda. Chiariamo che cosa dice la legge in proposito e in generale sul diritto a dimettersi dal posto di lavoro.
Se ti interessa saperne di più sul fenomeno del mobbing a lavoro, clicca qui.
Firma del nuovo contratto di lavoro prima delle dimissioni: è possibile?
Occorre subito dire che è possibile firmare un nuovo contratto di lavoro, pur ancora dovendo rassegnare le dimissioni presso il luogo in cui si è lavorato finora. L’eventualità non è rara: magari il lavoratore trova un’offerta molto interessante, che conviene accettare subito, pur nella permanenza del vecchio contratto di lavoro. Bisogna fare attenzione però: se i due rapporti di lavoro, per un periodo sono attivi in contemporeneità, c’è il rischio che ciascun datore di lavoro accusi il lavoratore di aver violato l’obbligo di fedeltà e di non concorrenza (con il rischio del licenziamento in tronco). Ciò nel caso in cui le mansioni siano svolte nello stesso settore, e pertanto in concorrenza.
La legge inoltre fissa che, se uno dei due lavori è presso una Pubblica Amministrazione, esso è esclusivo salvo rare eccezioni: bisognerà quindi dimettersi, prima di firmare un nuovo contratto (così dispone il d. lgs. n. 165 del 2001). Peraltro, in materia di orario di lavoro, ci sono specifiche prescrizioni da rispettare sulle quota massima di ore lavorate a settimana (pari a 48). Ciò rileva certamente laddove siano in gioco, per un certo lasso di tempo, due occupazioni diverse presso due differenti datori di lavoro. Pertanto la scelta delle dimissioni è, per il lavoratore, assolutamente libera, salvo il rispetto delle norme del diritto del lavoro.
Inoltre, manifestazione dell’obbligo di fedeltà e di conservazione del segreto professionale è anche data dall’imposizione, per legge, del divieto di non divulgazione di notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, nel periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro presso quest’impresa. Quindi, una libertà vincolata nell’esercizio del diritto alle dimissioni, e con obbligo di preavviso, pena altrimenti il pagamento di un’indennità al precedente datore di lavoro, come vedremo tra poco.
Se ti interessa saperne di più su che cos’è il lavoro parasubordinato, clicca qui.
Dimissioni immediate dal posto di lavoro: è possibile?
La risposta da darsi è sicuramente positiva. La legge consente le dimissioni immediate o in tronco, laddove il lavoratore abbia per esse, quella che è definita una giusta causa. Essa ricorre soltanto laddove il dipendente recede, unilateralmente, dal contratto di lavoro per colpa di un grave inadempimento da parte del datore di lavoro, che non consente la prosecuzione del rapporto contrattuale. I casi di dimissioni per giusta causa non sono tassativamente indicati dalla legge, bensì sono individuati dalla giurisprudenza in base ai casi concreti.
Le dimissioni volontarie: come funzionano?
Negli altri casi, in cui non si parla di dimissioni per giusta causa, si hanno le cosiddette dimissioni volontarie. La legge, per queste circostanze, fissa l’obbligo del rispetto del periodo minimo di preavviso, sopra accennato e previsto dallo specifico contratto di lavoro. Il preavviso non è altro che il lasso di tempo tra l’avviso del recesso unilaterale dal rapporto di lavoro (dimissioni) e il termine effettivo dell’esperienza professionale. La finalità di tale preavviso è quella di evitare conseguenze dannose per l’altra parte del rapporto. Se il dipendente decide per le dimissioni senza rispetto del preavviso, dovrà versare al datore di lavoro un’indennità, proporzionata al periodo di mancato preavviso.
In conclusione, per il lavoratore vige il diritto di dimissioni libere, a patto però di rispettare ciò che la legge dispone a tutela dei rapporti di lavoro in generale e dell’altro contraente (datore di lavoro).