TFR e sgravi contributi Inps: le aliquote e i massimali, la circolare

Pubblicato il 16 Maggio 2019 alle 09:32 Autore: Daniele Sforza

Con il messaggio n. 1817 del 10 maggio 2019, l’Inps ha fornito informazioni legate al Tfr e agli sgravi contributi, precisando aliquote e massimali.

Tfr e sgravi contributivi Inps
TFR e sgravi contributi Inps: le aliquote e i massimali, la circolare

L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 1817 lo scorso 10 maggio 2019, con il quale fornisce chiarimenti e istruzioni legate al Tfr, al contributo aggiuntivo IVS pari allo 0,50% della retribuzione imponibile e alle decontribuzione dei premi di produttività. Oggetto delle nuove indicazioni i premi e le somme erogate relativamente ai contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017 o comunque finalizzati agli incentivi di produttività. Andiamo quindi a leggere l’ultimo messaggio Inps a riguardo e tutti i chiarimenti del caso.

Trattamento di fine rapporto e sgravi contributivi: il messaggio Inps

Facendo riferimento alla circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, nella quale si indicava come fruire della riduzione contributiva sui premi di produttività, l’Istituto ha precisato che anche per la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, si rientra nell’ambito di applicazione della succitata decontribuzione.

L’Inps informa che in base all’incidenza sull’aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello (con richiamo a quanto espresso nella circolare n. 151/2012), i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20% IVS) applicano la stessa riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50%.

Busta paga e cedolino: conguaglio contributi e trattamento di fine rapporto Inps, quando arriva

Tfr più alto per la decontribuzione dei premi produttività

Infine, con riferimento all’art. 3 comma 16 della Legge n. 297/1982 e alla detrazione dalla quota annua del Tfr prevista in misura dell’incremento contributivo, “una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore”. Ciò equivale a un Tfr più elevato – anche se non di molto – per il lavoratore dipendente, proprio a causa della mancata applicazione del contributo aggiuntivo.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
Tutti gli articoli di Daniele Sforza →