L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 1817 lo scorso 10 maggio 2019, con il quale fornisce chiarimenti e istruzioni legate al Tfr, al contributo aggiuntivo IVS pari allo 0,50% della retribuzione imponibile e alle decontribuzione dei premi di produttività. Oggetto delle nuove indicazioni i premi e le somme erogate relativamente ai contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017 o comunque finalizzati agli incentivi di produttività. Andiamo quindi a leggere l’ultimo messaggio Inps a riguardo e tutti i chiarimenti del caso.
Trattamento di fine rapporto e sgravi contributivi: il messaggio Inps
Facendo riferimento alla circolare n. 104 del 18 ottobre 2018, nella quale si indicava come fruire della riduzione contributiva sui premi di produttività, l’Istituto ha precisato che anche per la contribuzione aggiuntiva IVS a carico del datore di lavoro, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, si rientra nell’ambito di applicazione della succitata decontribuzione.
L’Inps informa che in base all’incidenza sull’aliquota aggiuntiva dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello (con richiamo a quanto espresso nella circolare n. 151/2012), i datori di lavoro che fruiscono della riduzione contributiva sui premi di produttività (20% IVS) applicano la stessa riduzione anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50%.
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Tfr più alto per la decontribuzione dei premi produttività
Infine, con riferimento all’art. 3 comma 16 della Legge n. 297/1982 e alla detrazione dalla quota annua del Tfr prevista in misura dell’incremento contributivo, “una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota annua del trattamento di fine rapporto del lavoratore”. Ciò equivale a un Tfr più elevato – anche se non di molto – per il lavoratore dipendente, proprio a causa della mancata applicazione del contributo aggiuntivo.
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