L’accesso alla giustizia per poter far valere le proprie pretese, in un giudizio civile o penale, non è gratuito. Ci sono delle spese obbligatorie da sopportare e, tra queste, grande rilievo hanno quelle denominate “spese processuali“. Occorre comunque ricordare che la legge tutela l’esercizio del diritto di difesa, anche per i meno abbienti, attraverso un istituto come il gratuito patrocinio a spese dello Stato. Vediamo di seguito, più nel dettaglio, come funziona il meccanismo delle spese processuali e qual è la regola circa la prescrizione.
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Spese processuali: cosa sono?
Le spese processuali, che si sommano alle spese legali (in pratica la parcella dell’avvocato), sono tassativamente indicate dalla legge e, in sostanza, costituiscono il costo per l’utilizzo della macchina giudiziaria in Italia. Esse sono il corrispettivo da versare per l’utilizzo di personale, mezzi, macchine ecc. Ovviamente tali spese processuali non possono che essere a carico di chi decide di avvalersi di un avvocato e di un giudice per tutelare i suoi diritti. Facendo qualche rapido esempio di spese processuali, abbiamo: le marche da bollo per i compiti di cancelleria, il cosiddetto contributo unificato, le spese di notifica da parte degli ufficiali giudiziari.
Spese processuali: come funziona il meccanismo?
La regola generale, stabilita dalla procedura del tribunale, è quella dell’addebito delle spese processuali alla parte soccombente: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa“, così recita l’art. 91 del codice di procedura civile. La volontà del legislatore è infatti stata quella di introdurre il cosiddetto principio di soccombenza, per il quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione.
Non sempre opera il principio di soccombenza. A volte il giudice può anche disporre che le spese siano compensate, in tutto o in parte, così come prevede l’art. 92 del codice di procedura civile. La compensazione non è altro che la possibilità che, a prescindere da come andrà la causa, ogni parte pagherà autonomamente e solamente le proprie spese (legali e processuali). La legge però stabilisce anche che il meccanismo di compensazione vale solo in tre tassative ipotesi: in caso di soccombenza di ambo le parti (nessuno è interamente vittorioso); in caso di questione giuridica nuova; in caso di mutamento dell’orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni portate in causa.
Occorre ancora aggiungere che il meccanismo di compensazione può anche essere utilizzato in modo parziale. Pertanto il giudice potrà utilizzarlo per quanto attiene alle spese legali (assistenza dell’avvocato) e, invece, per ciò che riguarda le spese processuali, disporre che una parte rifonda all’altra una parte di queste spese. In questi casi, si tratta di solito del soggetto che, in caso di soccombenza reciproca, ha provocato in maggior misura gli oneri processuali.
Nell’ambito dei processi penali, non sussiste, salvo il caso di costituzione di parte civile, una possibilità di condanna dell’imputato al pagamento delle spese legali, ma piuttosto la condanna all’intero pagamento di quelle differenti quote che si chiamano spese di giustizia o spese processuali. In questo ambito, con esse intendiamo i compensi e le indennità liquidati dal giudice e dovuti a figure terze rispetto alle parti e al giudice, ad esempio periti e testimoni. Pertanto, se è emessa sentenza che condanna l’imputato ed accerta che ha commesso uno o più reati, questi potrà essere anche condannato al pagamento delle spese di giustizia, anticipate dalle casse dello Stato.
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Come funziona la prescrizione?
In conclusione, vediamo di rispondere alla domanda relativa al funzionamento della prescrizione in materia di spese processuali. Semplicemente, varrà il termine ordinario di prescrizione, anche per le spese processuali (di cui all’articolo 2946 del codice civile), e cioè dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
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