Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, su chi ricade la responsabilità del bollo auto? La risposta potrebbe risultare semplice, ma di fatto segue diversi interventi giurisprudenziali che hanno cambiato nel corso del tempo le carte in tavola. L’ultima pronuncia maggiormente chiarificatrice proviene dalla Corte di Cassazione, che in quattro sentenze piuttosto similari ha ribadito lo stesso concetto.
Bollo auto in leasing: novità dal 2009 al 2016
Procediamo con ordine e prendiamo a riferimento il DL n. 953/82. Qui, all’articolo 5, si stabiliva che il pagamento del bollo auto spettasse al proprietario del veicolo e pertanto la società di leasing. A cambiare le cose ci ha pensato la Legge n. 99/2009, che ha spostato le responsabilità delle tasse sul veicolo sui “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”, modificando così il testo originario del precedentemente citato Decreto Legge. Nel testo originale spiccavano però alcune perplessità, poiché inserire nella stessa frase “proprietari” e “usufruttuari” o “utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”, dava adito a più di qualche dubbio. Tant’è che le Regioni negli ultimi tempi si rifacevano spesso sulle società di leasing quando c’era da rivendicare un’imposta non pagata.
Bollo auto in leasing: chi paga?
Con il DL n. 113/2016, noto anche come DL Enti Locali, è stato definitivamente stabilito che a partire dal 1° gennaio 2016 gli utilizzatori di veicoli in leasing sono tenuti esclusivamente al pagamento del bollo auto. La società di leasing è responsabile solo nell’eventualità in cui abbia provveduto al pagamento cumulativo al posto degli utilizzatori per la durata del leasing. Tale interpretazione, tuttavia, vale anche prima della predetta data e ciò è stato stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 13131/2019. Per gli Ermellini, infatti, sembra illogico fornire una interpretazione diversa dal 2009 al 2016 rispetto a quanto stabilisce la Legge con il DL Enti Locali, solo per una mera cattiva interpretazione. Da qui l’ufficializzazione definitiva che le responsabilità sul bollo auto relativo ai veicoli in leasing ricadano sull’utilizzatore e non sulla società.
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