È vero che la legge adeguatamente tutela la proprietà immateriale o intellettuale, ovvero le creazioni dell’ingegno, attraverso concetti come la protezione dei diritti d’autore, i brevetti, i marchi registrati ecc. Chiediamoci di seguito se però, nella legge italiana, è ammessa anche la tutela di quelli che sono definiti marchi di fatto o non registrati.
Marchio di fatto: che cos’è secondo la legge italiana? ci sono diritti anche per esso?
Il marchio di fatto non è altro che un marchio non registrato, vale a dire non è un un segno distintivo che, successivamente a specifico iter, acquista una tutela giuridica opponibile ai terzi. Esso però esiste nel contesto commerciale, e quindi nella realtà di fatto, ragion per cui è denominato “di fatto”, pur senza apposita registrazione. A salvaguardia del buon esito dei rapporti commerciali, il marchio di fatto è però foriero di diritti e, pertanto, utilizzare un segno di fatto sicuramente dà visibilità nel mercato (al pari dell’uso di un segno registrato) e contraddistingue comunque un certo tipo di prodotti o beni. In sostanza, l’uso continuativo nel tempo, in un’area geografica, di un marchio di fatto comporta l’insorgere di diritti di esclusiva legati al marchio stesso.
Marchio di fatto: quando ricorre tutela?
Si parla, in caso di marchio di fatto, di diritti di proprietà e quindi di esclusiva, non titolati, i quali possono essere tutelati, soltanto laddove il segno sia utilizzato effettivamente, con il risultato di essere ben noto dal pubblico in generale. Insomma, il titolare del segno di fatto ha l’onere di usare con frequenza questo segno distintivo, per ottenere riconoscimento e tutela della sua proprietà su di esso. E in un’eventuale causa in tribunale, l’unica prova della titolarità potrebbe certo aversi dall’uso effettivo del segno e della sua notorietà ai terzi, non ovviamente da documenti inerenti la registrazione, mai avvenuta.
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Occorre però specificare un aspetto importante: il segno registrato dà al titolare di esso – e fin dal principio – la titolarità riconosciuta della proprietà nell’intero territorio in cui il segno è stato registrato. Non le stesse considerazioni possono farsi per il marchio di fatto. Infatti, quest’ultimo riceve una tutela ridotta rispetto al segno registrato, dato che il titolare potrà opporne l’esclusiva ai terzi, soltanto nei territori o regioni dove l’uso effettivo vi è stato. E ciò soltanto a partire dal momento storico in cui ha effettivamente iniziato ad usare con continuità il marchio di fatto. Si tratta, com’ovvio, di un onere non indifferente per il titolare.
Gli oneri per il proprietario in sintesi
Pertanto, laddove il titolare del segno non aderisca alle procedure di registrazione del marchio, previste dalla legge, dovrà sopportare alcuni specifici oneri, al fine di poter opporre la titolarità del marchio di fatto ai terzi. Riassumendo, dovrà usare il segno in modo diffuso ed esteso sul territorio nazionale, inoltre dovrà farlo in modo continuo e non intervallato nel tempo. E, particolare non meno rilevante, dovrà conservare quelle che sono anche definite “prove d’uso”. Con questi termini intendiamo, semplicemente, elementi che attestino e siano testimonianza dell’uso effettivo del segno. In pratica, il titolare farà bene a conservare copia di tutte quelle pubblicazioni (giornali, riviste ecc.) in cui è presente, per evidenti finalità commerciali, la pubblicità del marchio di fatto. Nelle pagine di queste pubblicazioni comparirà ovviamente la data di pubblicazione, utile – in caso di controversia in tribunale – a provare da quando è stato usato il marchio di fatto. Se ti interessa saperne di più sul regolamento europeo sulla firma digitale, clicca qui.
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