Lavoro non subordinato: cos’è e cosa significa. Il tipo di accordo
Che cos’è il lavoro non subordinato e da quali caratteristiche è dato. Alcuni esempi di lavoro non subordinato alla luce della normativa vigente.
Una fondamentale distinzione del diritto del lavoro è quella tra lavoro subordinato e non subordinato. Essendo assai variegata la materia dei contratti tra datore di lavoro e lavoratore, non è possibile indicare una sola categoria di lavoro non subordinato, in quanto esso – per sua natura – ha espressioni anche molto differenti tra loro. Vediamo di seguito di fare un po’ di chiarezza in proposito.
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Lavoro non subordinato: cos’è e come si distingue da quello subordinato?
Per capire quando abbiamo di fronte un lavoro di tipo non subordinato sarà quindi opportuno chiarire quando, invece, un lavoro è da considerarsi dipendente. Quest’ultimo ricorre laddove il lavoratore si impegna ad eseguire tutti gli ordini e le istruzioni, impartite dall’azienda, in un lasso di tempo in cui egli si mette completamente a disposizione del datore di lavoro. Tale lasso di tempo prende il nome di orario di lavoro. Come corrispettivo di questo impegno durevole nel corso della giornata, riceverà il cosiddetto stipendio. In sostanza, il lavoratore dipendente è obbligato, non soltanto con riferimento agli obbiettivi dell’azienda (ad esempio consegnare un risultato entro una certa data), ma anche è tenuto a rispettare l’obbligo di recarsi nella sede del lavoro, là svolgere le sue mansioni utilizzando i mezzi messi a disposizione dall’azienda, e rimanervi secondo i tempi concordati nel contratto di lavoro. Insomma, si può affermare che il lavoro in oggetto ricorre laddove mancano le caratteristiche suddette. Altri fattori che non ricorrono, in caso di lavoro non subordinato, sono lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale e il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Insomma, andando ad esclusione, è possibile capire laddove ricorre un lavoro di tipo non subordinato: esso, in pratica, sussiste laddove uno o più degli elementi suddetti risultino assenti.
Come si esprime di fatto la non subordinazione?
Insomma, il lavoro in oggetto sussiste laddove non ci sia vincolo di subordinazione. Ad esempio non è previsto l’obbligo di rispettare un certo orario di lavoro. Come accennato, sono tante – nella realtà concreta – le diverse ipotesi di lavoro non subordinato. Tra esse, ad esempio, la cosiddetta parasubordinazione, anche definita contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Con tale categoria di lavoro intendiamo un rapporto che è soltanto affine in parte al lavoro subordinato (ad esempio perché è un’attività coordinata con il committente che ne definisce anche gli obbiettivi), ma che – in verità – resta un rapporto di collaborazione autonomo. Ciò in quanto non sussiste comunque potere direttivo di controllo o disciplinare del datore di lavoro e il collaboratore può essere occupato presso più datori con più collaborazioni distinte.
Altri casi di non lavoro non subordinato sono, ovviamente, quelli relativi al cosiddetto contratto di prestazione d’opera intellettuale o al contratto d’opera. Nel concreto, si tratta ad esempio, delle consulenze tecniche fornite, in modo esterno rispetto al committente, da uno studio professionale di ingegneri oppure degli atti giudiziari compilati da un avvocato, per conto e nell’interesse del proprio cliente. Chiaramente, modalità del lavoro, tempi e caratteristiche non seguono alcun vincolo di subordinazione.
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