Importanti novità sul fronte della pace fiscale, con la circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate diffusa lo scorso 15 maggio 2019 che fornisce chiarimenti e indicazioni sulla definizione agevolata degli errori formali, con riferimento all’art. 9 del DL n. 119/2018.
Il suddetto articolo, infatti, prevede la possibilità di definire “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018”.
Tale definizione agevolata si può effettuare con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo di imposta. La regolarizzazione è possibile sia per le partite Iva che per i contribuenti privati che abbiano commesso degli errori formali relativamente agli adempimenti fiscali.
Pace fiscale: sanatoria errori formali, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Ma cosa rientra nell’elenco delle irregolarità formali? Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, tutte quelle “violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi o massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”.
Violazioni definibili, ecco quali sono
Nell’elenco delle violazioni definibili rientrano, tra le altre, i seguenti elementi:
- Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, o errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- Omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse o ricevute o delle liquidazioni periodiche Iva. A tal proposito l’Agenzia precisa che tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- Omessa, irregolare o incompleta presentazione elenchi Intrastat;
- Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- Omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- Omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione attività;
- Anticipazione di ricavi o posticipazione di costi in violazione del principio di competenza;
- Tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
- Irregolarità o omissioni compiute dagli operatori finanziari;
- Omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
- Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva;
- Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva;
- Detrazione Iva erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2018;
- Irregolare applicazione delle disposizioni relative all’inversione contabile (in assenza di frode);
- Omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
- Omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale;
- Mancata iscrizione al VIES.
Sono invece escluse dalla regolarizzazione le violazioni sostanziali, ovvero quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo.
Pace fiscale errori formali: adempimenti dei contribuenti
Ai fini della regolarizzazione i contribuenti devono adempiere al versamento delle somme dovute e alla rimozione, laddove possibile, delle irregolarità o delle omissioni.
Come anticipato, la regolarizzazione per versamento delle somme dovute si applica pagando l’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo con scadenza il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Il versamento va eseguito tramite modello F24 indicando il periodo di imposta al quale il versamento è riferito e il codice tributo PF99, seguendo le istruzioni indicate nella Risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019.
In merito alla rimozione delle irregolarità o delle omissioni, questa va effettuata entro il 2 marzo 2020. L’Agenzia aggiunge che “nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, consente, in presenza di un giustificato motivo, di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate”.
Pace fiscale: sanatoria errori formali, la circolare dell’Agenzia delle Entrate in pdf
Per ulteriori informazioni e per consultare integralmente la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15 maggio 2019, vi invitiamo a selezionare questo pdf scaricabile.
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