È una questione che, ad ogni consultazione elettorale, emerge con forza. Si tratta della possibilità di entrare nella cabina elettorale con il proprio cellulare o smartphone e, dopo aver espresso il proprio voto con la X, fotografare la propria preferenza, per mostrarla a terzi, amici, parenti o anche estranei (magari pubblicando la foto su internet). Vediamo cosa dice la legge vigente in proposito.
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Foto scheda elettorale 2019: cosa dice la legge e la giurisprudenza italiana?
Con la progressiva diffusione della tecnologia, oggi è veramente facile far sapere a tutti a chi e a quale partito è andata la propria preferenza a livello politico, sia che si tratti di elezioni politiche interne sia che si tratti di elezioni europee, come quelle imminenti. Il punto però è che la legge non consente tale comportamento da parte dell’interessato. Facendo una semplice foto scheda elettorale, è agevole far conoscere agli amici iscritti al partito che si è votato in modo fedele alla formazione a cui si appartiene, oppure a terzi tramite pubblicazione della foto sui social network. Come accennato però, legge e anche giurisprudenza non consentono tali azioni. In particolare, la Corte di Cassazione, in una sentenza dell’anno scorso, ha affermato che la foto al proprio voto è, in ogni caso, vietata dalla legge, e ciò anche nel caso in cui l’immagine di fatto resti nella mera disponibilità del votante, non essendo di seguito divulgata a terzi. A maggior ragione, è vietato fare foto al voto, allo scopo di dimostrare a terzi a chi è andata la preferenza: chiaro in questo caso il riferimento alla lotta al voto di scambio. Esso, com’è noto, si manifesta con fenomeni come la compravendita dei voti attraverso promesse e ricompense in denaro. In verità, con il divieto di fotografare e divulgare il proprio voto, è altresì tutelata la segretezza del voto (da ingerenze di terzi), caratteristica di ogni Paese democratico. La legge vieta, tra l’altro, non soltanto la foto scheda elettorale, ma anche l’introduzione in cabina del cellulare o smartphone. Così dispone la legge n. 96 del 2008 (“Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie“). Peraltro, non è obbligatoria, però di uso frequente, l’affissione sulle porte delle scuole e dei luoghi usati come seggi elettorali, del divieto di introdurre dispositivi elettronici in cabina.
Cosa è opportuno fare prima di votare? quali sono le sanzioni in caso di violazione della legge?
Pertanto, sarà opportuno che il cittadino che si appresta a votare, consegni momentaneamente l’eventuale apparecchiatura elettronica che ha con sè agli addetti della sezione, affinché questi tengano in custodia il cellulare fino all’espletamento della procedura di voto. In caso di violazione dell’obbligo di non entrare nella cabina con i dispositivi suddetti, saremo di fronte ad un caso di vero e proprio reato, il quale prevede la pena dell’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda fino a 1000 Euro. Certamente si tratta di sanzioni non lievi: pertanto è opportuno sapere in anticipo quali accorgimenti adottare prima di entrare in cabina.
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