Overbooking: significato e quando scatta il risarcimento treno o aereo
Che cos’è e come funziona l’overbooking in ambito aereo e dei trasporti su rotaia. Quali diritti sono comunque assicurati al passeggero?
Chi utilizza spesso l’aereo (ma anche i trasporti in generale), conoscerà bene il significato del termine overbooking. Vediamo di seguito che cosa dispone la legge italiana in merito e come un cittadino può ottenere tutela in casi di questo tipo.
Overbooking: che cos’è e in che cosa consiste?
Dare una definizione di overbooking (o “sovraprenotazione“) non è complicato: si tratta di tutti quei casi in cui, generalmente una compagnia aerea o dei trasporti su rotaia, prevede e dispone la vendita e l’acquisto di un numero di biglietti di viaggio superiore al numero dei posti reali disponibili. Ciò è ammesso dalla legge e ci si può chiedere giustamente perché accade questo. Lo scopo è quello di combattere la difficoltà di rimpiazzare passeggeri che, per un motivo o un altro, rinunciano a partire all’ultimo momento (magari per ritardi ad arrivare all’aeroporto o per cause di forza maggiore). In questo modo la compagnia aerea avrà sempre un’altra probabilità di riempire tutti i posti disponibili sull’aereo e massimizzare i profitti. In verità, il calcolo dei posti in eccesso che possono comunque essere venduti liberamente dalla compagnia aerea, è dato da algoritmi complessi, non avviene quindi in modo assolutamente discrezionale. L’eventualità tutt’altro che remota è che però, per un dato volo, si presentino tutti i passeggeri che hanno acquistato il biglietto, con la conseguenza di non aver posti disponibili per tutti: in queste circostanze, il volo è detto in overbooking. Vediamo che cosa dice la legge per questa ipotesi.
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Overbooking aereo e su treno: quali diritti e quale tutela risarcitoria per il cittadino?
Se questa è una pratica ammessa dalla legge e le compagnie aeree o dei trasporti su treno (ma anche gli alberghi) possono liberamente utilizzarla, è altrettanto vero che al viaggiatore che incappi in una situazione di overbooking, sono comunque garantiti diritti. Anzitutto la fonte normativa di riferimento è il Regolamento Europeo n. 261 del 2004, che fissa regole comuni in garanzia dei passeggeri cui sia negata la partenza. Solitamente, in caso di overbooking, il personale della compagnia dei trasporti, anzitutto, chiede ai passeggeri se c’è qualcuno disposto a fare rinuncia alla partenza e magari partire con il treno o aereo successivo. Insomma si tratta di una eventuale cessione volontaria del proprio posto, che può anche comportare alternativamente il rimborso dei soldi del biglietto. Insomma il prezzo è risarcito nella sua interezza. Qualora non fosse sufficiente la rinuncia volontaria di uno o più viaggiatori, sarà la compagnia a scegliere di sua volontà chi far partire e chi no, secondo criteri variabili. Anche in queste circostanze, il passeggero che non abbia rinunciato volontariamente, ma sia stato escluso dalla compagnia, avrà diritto al rimborso o ad un volo successivo, ma anche ad un risarcimento, calcolato in modo simile a quello previsto per i casi di ritardo dei voli in aereo. In tutti i casi, comunque, il passeggero escluso avrà diritto all’assistenza in aeroporto da parte della compagnia, la quale sarà tenuta a garantirgli o rimborsargli pasti, bibite e chiamate telefoniche.
Procedura di risarcimento: come funziona?
Occorre sapere che la compagnia dei trasporti deve informarti del procedimento per ottenere il risarcimento, laddove ricorrano i presupposti di esso. Sarà proprio la compagnia a consegnare all’interessato la modulistica per inoltrare la domanda di risarcimento. Circa i criteri di quantificazione di esso, è variabile a seconda della lunghezza del volo. Maggiore è la distanza, maggiore è l’importo del risarcimento (si può arrivare fino a 600 Euro di risarcimento per voli superiori ai 3500 km di distanza). Tali risarcimenti sono però di tipo forfettario e, pertanto, non dipendono dal tipo di biglietto acquistato (ad esempio economy o prima classe).
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