Assegno di invalidità a contratto tempo determinato o indeterminato, fasce

Assegno di invalidità è cumulabile con un contratto a tempo determinato o indeterminato nella pubblica amministrazione? Il chiarimento.

Assegno di invalidità a contratto tempo determinato o indeterminato, fasce
Assegno di invalidità a contratto tempo determinato o indeterminato, fasce

Quando si parla di assegno di invalidità parliamo di un trattamento assistenziale che può spettare anche durante i rapporti di lavoro nel settore privato e il cui riferimento normativo si traduce nella Legge n. 223 del 1984. L’assegno si rivolge a tutti quei soggetti che hanno una percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, e che dunque hanno una incapacità lavorativa superiore a 2/3. Va tuttavia precisato che il trattamento non è cumulabile con chi ha un contratto a tempo determinato o indeterminato nella pubblica amministrazione. A differenza del privato, infatti, il settore pubblico prevede prestazioni e trattamenti diversi per i soggetti che hanno invalidità o inabilità lavorativa.

Assegno di invalidità e lavoro presso pubblico impiego: cumulo possibile?

Prendiamo il caso di un soggetto che percepisce l’assegno invalidi e che poi venga assunto tramite concorso presso una pubblica amministrazione. Questa assunzione cosa comporterebbe? Semplicemente che l’assegno di invalidità sarebbe revocato, vista l’incumulabilità con il lavoro nel pubblico impiego.

Come spiega l’Inps nella sua guida al cumulo pensione e reddito di lavoro, per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare sono previste una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta nella Legge n. 335/1995 e una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, nel caso in cui la pensione sia liquidata con meno di 40 anni di contributi e se l’importo dell’assegno ridotto resta superiore al trattamento minimo. La trattenuta, invece, non opera nell’eventualità in cui il reddito posseduto dal pensionato risulti inferiore a quattro volte il trattamento minimo. Oppure è al 25% dell’importo pensionistico nel caso in cui il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e al 50% dell’importo di pensione, nell’eventualità in cui il reddito supera cinque volte il trattamento minimo annuo. Solo se l’assegno di invalidità si trasforma in assegno di pensione di vecchiaia, la stessa diventa cumulabile con il reddito di lavoro.

Assegno di invalidità e pensione di vecchiaia anticipata per invalidi 80%

Se invece si hanno almeno 61 anni di età per gli uomini o 56 anni di età per le donne, un livello di invalidità pari all’80% e almeno 20 anni di contributi, sarà possibile richiedere, previo visita della commissione medica Inps/Asl per l’accertamento dell’invalidità, la pensione di vecchiaia anticipata per invalidi 80%, introdotta dal decreto Amato (Dlgs n. 503/1992). Dal giorno di maturazione dell’ultimo requisito contributivo o anagrafico sarà però necessario attendere una finestra annuale prima di percepire l’assegno, periodo nel quale è comunque possibile continuare a percepire l’assegno di invalidità.

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