Prima di vedere il caso specifico di cui si è occupata la Corte rivediamo alcune informazioni generali. Le pensioni supplementari per contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e nella Gestione Separata sono prestazioni economiche erogate al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione.
Questo tipo di pensione spetta anche ai familiari superstiti. A seconda del soggetto che chiede il trattamento (se titolare di pensione o superstite) e dei requisiti richiesti, si distinguono tre tipi di pensione supplementare: pensione s. di vecchiaia; pensione s. di invalidità; pensione s. ai superstiti.
Come detto si tratta di una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.
Pensioni supplementari, a chi spettano
Come abbiamo già specificato in questo nostro articolo vediamo chi può fare richiesta all’Inps di pensione supplementare. I lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo; esclusivo o esonerativo dell’AGO. Oltre che i titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione; ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione; versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Termini domanda e decorrenza
Uno degli aspetti salienti per comprendere la controversia su cui si è pronunciata la Corte con la sentenza n. 13212 del 16 maggio 2019 è relativo al termine per la presentazione della domanda.
Si può fare richiesta per la pensione supplementare solo dopo il raggiungimento dell’età pensionabile. Già in precedenza una sentenza della Cassazione (n. 21289/2018) aveva sottolineato che “il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare deve essere perfezionato al momento della domanda amministrativa”.
La decorrenza della domanda? Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità; dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
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Pensione supplementare, il caso
Tornando alla sentenza n. 13212/2019 della Cassazione, come riporta il sito pensionioggi.it la Corte ha nuovamente ribadito che la pensione supplementare è autonoma rispetto alla pensione principale. Per cui i termini a partire dai quali si deve calcolare il diritto alla stessa non sono corrispondenti a quelli in cui si configurano i requisiti per la pensione principale. Bensì dall’accoglienza della specifica domanda della pensione supplementare. Pertanto nell’articolo viene specificato, in base a quanto pronunciato dai giudici che il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona solo con la presentazione della domanda amministrativa. E come abbiamo detto decorre dal primo giorno del mese successivo ad essa.
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