Ascensore condominiale obbligatorio, la ripartizione delle spese

Pubblicato il 24 Maggio 2019 alle 13:37 Autore: Claudio Garau

Quali sono gli aspetti essenziali della questione dell’ascensore condominiale? Come funziona il fattore spese per tale strumento?

Ascensore condominiale obbligatorio, la ripartizione delle spese
Ascensore condominiale obbligatorio, la ripartizione delle spese

È noto che l’installazione di un ascensore condominiale può ben costituire una questione oggettiva per i condomini. Non è raro infatti che, nell’assemblea condominiale, non tutti si trovino d’accordo sull’introduzione di questo strumento all’interno dell’edificio. Vediamo di seguito di capire un po’ meglio la questione e come funziona la ripartizione delle relative spese.

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Ascensore condominiale: che cos’è secondo la legge italiana?

È evidente l’utilità e lo scopo che può avere un ascensore condominiale per taluni proprietari o inquilini, magari disabili o residenti ai piani alti. Per la legge italiana, l’ascensore in oggetto rientra nella categoria giuridica delle cosiddette innovazioni. Con esse si intende tutte quelle nuove opere che comportino una rilevante e notevole modificazione della cosa comune (l’edificio e le parti comuni come ad esempio scale e atrio), mutandone l’aspetto concreto e la finalità di origine. Certamente l’installazione di un comunque ingombrante ascensore condominiale, fa parte di queste modificazioni. Secondo il diritto civile, inoltre, l’ascensore condominiale è considerabile parte comune dell’edificio, dato che è destinato, per la sua funzione, al godimento di tutti i condomini.

L’obbligatorietà dell’ascensore condominiale: quando?

La legge impone che l’installazione dell’ascensore deve essere legata ad un interesse della maggioranza dei condomini. Il Codice Civile infatti, all’art. 1120, dispone che in tema di innovazioni condominiali, queste, per essere di fatto attuate, debbono essere deliberate in assemblea condominiale, seguendo il criterio del numero dei voti che rappresenti la maggioranza dei presenti o, comunque, almeno la metà del valore dell’edificio. L’interesse menzionato dev’essere legato all’introduzione di opere (come ad esempio l’ascensore condominiale), mirata a migliorare, rendere più comodo e far rendere maggiormente le cose comuni.

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Come funzionano le relative spese?

A questo punto occorre chiarire il fattore spese dell’ascensore condominiale. Tali esborsi saranno da suddividersi tra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà. E in tale ripartizione, saranno compresi anche i condomini che, in assemblea, non hanno espresso favore verso l’introduzione dello strumento. Ciò in quanto la volontà della maggioranza in assemblea è vincolante verso tutti i condomini. La legge, però, consente l’esonero dalle spese ai condomini che non hanno approvato l’innovazione in oggetto: ciò nelle circostanze in cui la spesa correlata sia molto ingente oppure consista nella realizzazione di una struttura idonea ad un uso separato.

In conclusione, in questi casi è rilevante anche il concetto di utilità dell’installazione. Pertanto, secondo il Codice Civile, se l’ascensore è finalizzato ad essere utilizzato dai condomini in misura diversa, e quindi secondo una diversa utilità, le spese saranno suddivisibili, in proporzione all’uso che ciascuno ne può fare.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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