Oltre alle elezioni europee, domenica 26 maggio si terranno le amministrative in ben 3.856 comuni italiani, circa il 50% del totale, nonché le regionali in Piemonte.
Di questi, 239 hanno più di 15mila abitanti, 24 dei quali sono capoluoghi di provincia, tra cui Avellino, Bergamo, Lecce, Livorno, Pesaro, Pescara, e 6 anche di regione, ovvero Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.
Comunali: come si vota?
Per le elezioni comunali si vota su un’unica scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Le modalità di votazione e di elezione sono due, a seconda che si tratti di comuni fino a 15 mila o comuni con più di 15 mila abitanti.
Elezioni comunali: comuni fino a 15mila abitanti
Nei comuni con meno di 15mila abitanti, il voto è uno solo e si esprime tracciando un segno sul nome del sindaco o sul simbolo dell’unica lista ad esso collegata. Non è possibile votare per un candidato sindaco e una lista ad esso non collegata (non è previsto il voto disgiunto).
Per i comuni con meno di 5 mila abitanti, l’elettore può esprimere una sola preferenza per un candidato al consiglio comunale, mentre per i comuni compresi tra 5mila e 15mila, ne può esprimere due. Nel caso in cui si esprimano due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda.
viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. All’elezione del sindaco consegue l’elezione del consiglio comunale: alla lista che appoggia il sindaco eletto vanno i 2/3 dei seggi disponibili. I restanti seggi (1/3) sono distribuiti proporzionalmente tra le altre liste. Non è prevista alcuna soglia di sbarramento ai fini della partecipazione alla ripartizione dei seggi.
Elezioni comunali: comuni con più di 15mila abitanti
Nei comuni con più di 15mila abitanti, invece, l’elettore potrà esprimere il proprio voto:
• per un candidato sindaco e per una lista ad esso collegata. In questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
• per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata. Il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (voto disgiunto);
• solo per un candidato a sindaco. Il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
• solo per una lista. Il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
• solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In questo caso, il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati (anche uno solo), sia per la lista cui essi appartengono. Il voto è valido anche per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda.
Elezioni comunali: primo e secondo turno
Nei comuni con più di 15mila abitanti, qualora nessun candidato consegua la maggioranza assoluta dei voti validi (50%+1), per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati, previsto per domenica 9 giugno.
L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al temine del primo o del secondo turno.
Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.
Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi le liste o i gruppi di liste che, al primo turno, non abbiano raggiunto almeno il 3% dei voti validi.
Elezioni comunali: quando inizia lo spoglio?
Domenica 26 maggio i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Per votare, gli elettori devono presentarsi alla sezione e al numero di seggio riportati nella propria scheda elettorale muniti della stessa e di un documento di riconoscimento.
Mentre lo spoglio delle schede delle elezioni europee inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, dalle 23 in poi, lo scrutinio delle elezioni comunali è rimandato al pomeriggio di lunedì 27 maggio, alle 14.
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