Elezioni europee 2019: silenzio elettorale violato, esposto del Codacons
Nel giorno delle elezioni europee il ministro dell’Interno viola il silenzio elettorale sui social e il Codacons denuncia. Cosa prevede la legge italiana
La macchina della propaganda non si arresta nemmeno davanti all’obbligo del silenzio elettorale. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo le violazioni della vigilia, anche nel giorno delle elezioni europee dai suoi account social lancia ai follower l’appello a votare per il Carroccio, scandito dall’hashtag #oggivotoLega.
La campagna parte di buon mattino quando, poco dopo le 8, twitta alcuni screen con messaggi di supporto dai suoi simpatizzanti.
“Buongiorno Amici, state scrivendo già in migliaia, in tempo reale! OGGI, dalle 7 alle 23, con il voto alla LEGA l’Italia rialza la testa! Conto su di voi, Amici, facciamo INSIEME la Storia!”, scrive il ministro dell’Interno.
Un messaggio che ripete, a intervalli regolari di un’ora, scegliendo diverse declinazioni.
Dall’attacco all’Europa dell’austerity al supporto alle forze dell’ordine, passando per lo slogan del “prima gli italiani“.
Elezioni europee 2019: la denuncia del Codacons
A condannare l’atteggiamento del vicepremier leghista, ma non solo, è il Codacons, l’associazione che difende i diritti degli utenti e dei consumatori.
“Nonostante la legge imponga in queste ore il silenzio elettorale, partiti e politici di ogni schieramento si sono scatenati su web e social network lanciando messaggi agli elettori, in piena violazione della normativa vigente“.
L’associazione fa sapere di aver presentato un esposto” all’Agcom e alla Polizia Postale affinché sia aperta una istruttoria nei confronti dei trasgressori”. E, infine, chiede un’azione decisa contro i trasgressori “da subito oscurando gli account di quegli esponenti politici che hanno lanciato messaggi agli elettori in barba ai divieti”.
Cosa dice la legge italiana sul silenzio elettorale
Il silenzio elettorale è regolato dalla legge 212/1956, modificata dal successivo decreto legge 807/1984 che estende le prescrizioni della norma anche alle emittenti radiotelevisive. All’art.1 la legge recita: “Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”.
In linea con i tempi, sia nella legge del 1956, che nel successivo decreto nel 1984, non esiste alcun riferimento alla rete o ai social. E quindi, mancando un provvedimento più recente che estenda i divieti nella legge 212/1956 al web, la propaganda via social non potrebbe essere sanzionata,
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