Chi è in cerca di soluzioni comode per investire i propri risparmi, ma soprattutto sicure e con un livello di rischio praticamente azzerato, guarda spesso a Poste Italiane, ai suoi Piani di Risparmio e in particolare ai Buoni fruttiferi postali. I Bfp sono disponibili in due modalità: cartacei e dematerializzati, ovvero digitali. E oggi c’è la possibilità di sottoscriverli sia fisicamente, recandosi presso un qualsiasi ufficio postale, sia tramite app o comunque online.
Poste Italiane: piani di risparmio Bfp
Come abbiamo anticipato, i buoni fruttiferi postali risultano essere un prodotto di investimento/risparmio piuttosto sicuro. Garantiti dallo Stato Italiano sono anche economici, poiché non prevedono costi di gestione, fatta eccezione per la tassazione (agevolata al 12,50%) sugli oneri di natura fiscale. Esistono diverse tipologie di buoni fruttiferi postali, dedicate a chi vuole risparmiare a breve, medio o lungo termine e perfino ai minori.
In merito al piano di risparmio, quello relativo ai Buoni fruttiferi postali è riservato per i clienti di Poste Italiane che procederanno alla sottoscrizione dei Bfp in forma dematerializzata tramite sottoscrizioni periodiche. Naturalmente, per procedere con il Piano di Risparmio sarà necessario essere titolari di un libretto di risparmio postale o di un conto corrente postale che abbia la stessa intestazione.
I piani di risparmio dedicati ai buoni fruttiferi postali riguardano sia quelli da sottoscrivere per i successivi 4 anni (Buoni 4 anni Risparmio Semplice), sia quelli da sottoscrivere per i minori (Piccoli e Buoni).
L’opposizione al rimborso dei buoni fruttiferi postali: come funziona
In caso di buoni cointestati, nell’eventualità in cui uno dei titolari chiedesse il rimborso, l’altro ha tutto il diritto di contestarlo. Per i buoni fruttiferi emessi fino al 27 dicembre 2000 compreso, l’opposizione al rimborso può essere effettuata dai titolari del buono, nonché dagli eredi dei titolari estinti. Se viene fatta opposizione al rimborso, dunque, quest’ultima può essere sbloccata solo tramite provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Per i buoni emessi dal 28 dicembre 2000 in poi l’opposizione al rimborso dei Bfp non può valere se vige la clausola Pfr, ovvero con Pari facoltà di rimborso. Questa clausola, infatti, consente a tutti i contitolari del buono di avere pieno diritto su di esso, anche di chiederne il rimborso della propria parte. Solo l’Autorità Giudiziaria può bloccare il rimborso. Quest’ultima ha potere di bloccare il rimborso anche per i buoni cartacei emessi dal 5 settembre 2005 in poi, come ricorda InvestireOggi, nell’eventualità in cui uno dei titolari del Bfp sia morte o sia divenuto incapace.
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