Chi è titolare di Legge 104 può rifiutare il cambio dei turni orari a lavoro, in caso gli venga proposto? Prendiamo il caso di un lavoratore dipendente di un’azienda che è titolare di Legge 104 a causa del coniuge disabile e che necessità di assistenza. Tale lavoratore ha la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e del congedo straordinario (anch’esso retribuito) della durata di 2 anni. Inoltre ha facoltà di rifiutare a un trasferimento dalla propria sede di lavoro, così come la priorità nel richiedere una sede di lavoro più vicina al familiare disabile da assistere. Ma per quanto riguarda l’eventuale cambio dei turni di orario lavorativo come la mettiamo?
Legge 104: cambiare orario lavoro, è consentito rifiutare?
La risposta alla domanda è negativa. Non è possibile rifiutare il cambio di orario lavorativo. Così, se si lavora dalle 8.30 alle 16.30 e improvvisamente il datore di lavoro decide di cambiare i turni lavorativi in base a una riorganizzazione della forza lavoro aziendale (ad esempio 11-20), il lavoratore dipendente titolare di Legge 104 non può rifiutare, perché tra i suoi diritti questa facoltà non è enunciata. Potrebbe invece rifiutare un eventuale spostamento al turno notturno, visto che i lavoratori titolari di Legge 104 possono essere esentati da questi orari. Ma in caso di modifica nella turnazione oraria, il lavoratore che assiste il disabile dovrà accettare.
Anche se la cosa, per ovvie ragioni, gli creasse difficoltà. In quest’ultimo caso potrebbe comunque approfittare del periodo di congedo straordinario retribuito, alternandolo ai permessi giornalieri mensili, al fine di ridurre considerevolmente nell’arco di 2 anni la presenza a lavoro, maggiorando invece la presenza al domicilio per assistere al meglio il disabile. Naturalmente questa scelta può essere effettuata solo in base alle singole esigenze del lavoratore, ma potrebbe comunque essere un’opportunità da prendere in considerazione.
Permessi orari 104/92: come calcolarli
Come stabilito dal messaggio n. 3115 del 7 agosto 2018, infine, si ricorda che per ciò che concerne il permesso (giornaliero) retribuito mensile preso a cavallo di due giorni di lavoro (come nel caso del turno notturno), questo vale per l’intera giornata. In caso di fruizione dei permessi a ore, invece, bisognerà effettuare il seguente calcolo: dividere l’orario di lavoro medio settimanale per il numero medio dei giorni lavorativi settimanali (o turni) e moltiplicare per 3, in questo modo si avrà la possibilità di conoscere le ore mensili di permesso che si possono fruire.
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