Le multe non sono soltanto quelle inflitte per violazione di uno o più obblighi previsti nel Codice della Strada. Il legislatore ha infatti previsto anche quelle che si potrebbero definire, secondo un’espressione parzialmente impropria, “multe condominiali”. Vediamo di seguito, con maggior chiarezza, cos’è una multa condominio e quali sono i suoi tratti distintivi.
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Multa condominio: che cos’è?
La normativa attualmente vigente permette, a tutti i componenti di un condominio, la possibilità di istituire, all’interno del regolamento condominiale, alcune specifiche sanzioni. Esse scattano laddove qualcuno dei condomini si sia reso responsabile di una violazione degli obblighi condominiali, come ad esempio quello di non fare baccano notturno oppure quello di non invadere gli spazi altrui posteggiando il proprio veicolo laddove è vietato. In base alla normativa civilistica tuttora vigente, le infrazioni al regolamento di condominio possono condurre al pagamento di una multa condominio che può arrivare fino a 200 Euro. In caso di recidiva la sanzione potrà anche esser pari al quadruplo. Tale eventuale sanzione deve essere però, preventivamente prevista nel regolamento condominiale. La ragione della multa condominio è dunque piuttosto evidente: si tratta di una giusta sanzione nei confronti di chi viola regole poste nell’interesse dell’intera collettività che vive nel condominio.
Quando scatta la sanzione e a chi si paga
A questo punto domandiamoci quando una multa condominio scatta. Occorre chiarire che la legge vigente dispone che la sanzione in oggetto non scatta automaticamente come conseguenza della violazione, ma va, di volta in volta, disposta e decisa da parte dell’assemblea condominiale. Ciò seguendo la regola per la quale la multa scatta laddove vi sia un numero di voti che sia pari alla maggioranza degli intervenuti e almeno alla metà del valore dell’edificio. L’assemblea, per essere regolarmente costituita ad avere quindi potere decisionale in merito e deliberare legittimamente, dovrà – in ogni caso – essere formata da condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (così prevede l’art. 1136 del Codice Civile).