Limiti reddito Inps 2019: malattia, maternità e congedi. Ecco la circolare
Limiti reddito Inps: aggiornate le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell’indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi
Arrivano delle precisazioni dell’Inps sui minimali di reddito in base ai quali calcolare l’indennità di malattia e le prestazioni di maternità/paternità sia per i lavoratori dipendenti che autonomi.
Limiti reddito Inps 2019: la circolare Inps
Con la circolare 6/2019, l’Inps aggiorna le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell’indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi; l’aggiornamento dei valori a seguito della variazione provvisoria del tasso di inflazione dell’1,1% comunicata a novembre dall’Istat.
Dunque, per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi le suddette tipologie di trattamento per eventi cadenti nel 2019 devono essere liquidati in base al minimale giornaliero di 48,74 euro. L’importo è uguale per gli artigiani e i commercianti. Stessa cosa per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato: per questi ultimi il minimale non può essere inferiore ai 43,35 euro. Sempre nella circolare si precisa come la retribuzione per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni debba essere, sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione delle pensioni, pari a 57,60 euro. L’indennità deve essere calcolata sulla retribuzione base di 27,07 euro per i pescatori.
Le indennità per i lavoratori domestici sono stabilite sulle retribuzioni convenzionali orarie stabilite per il 2019; quindi, 7,13 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,06 euro; 8,06 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,06 euro e fino a 9,81 euro; 9,81 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,81 euro; 5,19 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Degenza ospedaliera e congedi
L’Inps precisa anche il valore dell’indennità di malattia giornaliera e di degenza ospedaliera per i lavoratori assicurati presso la Gestione Separata. Nel primo caso, si ha diritto a 11,24 euro se nei 12 mesi precedenti risultano da 3 a 4 mesi di contribuzione. Se risultano da 5 a 8 mesi di contribuzione si ha diritto a 16,86 euro, se risultano dalle 9 alle 12 mensilità di contribuzione si arriva a 22,48 euro. Nel secondo, invece, l’indennità è di 22,48 con 3-4 mesi di contribuzione nei 12 precedenti, di 33,71 euro se si hanno 5-8 mesi e, infine, di 44,95 euro se i mesi di contribuzione sono compresi tra 9 e 12.
Capitolo congedi parentali: l’indennità può essere riconosciuta, tra il sesto e l’ottavo anno del bambino, per i periodi superiori ai 6 mesi; il proprio reddito, però, deve essere inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione (16.672,83 per il 2019). Per i lavoratori dipendenti che assistono disabili il valore massimo dell’indennità, se hanno un’aliquota al 33%, è pari a 36.463 all’anno (99,90 al giorno) con 12.032,36 di contribuzione figurativa.
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