Reato di diffamazione aggravata: pena, prescrizione e in cosa consiste

Che cos’è e da quali condotte è integrato, secondo la legge, il reato di diffamazione aggravata. Quali sono le pene e la prescrizione applicabile.

Reato di diffamazione aggravata: pena, prescrizione e in cosa consiste
Reato di diffamazione aggravata: pena, prescrizione e in cosa consiste

Sappiamo della diffusione odierna del reato di diffamazione, di cui abbiamo già parlato qui. Vediamo di seguito che cosa dice la legge con riferimento all’ipotesi aggravata da specifiche circostanze.

Reato di diffamazione: cos’è in generale

Prima di affrontare la sua versione aggravata, appare opportuno richiamare in generale il concetto di reato di diffamazione. Esso è disciplinato dall’art. 595 del Codice Penale ed è integrato in tutte le occasioni in cui qualcuno reca offesa all’altrui reputazione, comunicando con più persone. È da chiarire che deve trattarsi di una comunicazione posta in essere in presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole offensive (esclusi il soggetto agente e la persona offesa).

La vittima dell’offesa non deve essere presente (altrimenti si rientrerebbe nel campo dell’ingiuria, peraltro oggi depenalizzata). Si tratta di un illecito penale, oggetto di specifica norma mirata a tutelare la dignità, la rispettabilità e l’onore in senso oggettivo, vale a dire la stima che la vittima del reato ha nella collettività.

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Diffamazione aggravata: di che si tratta? quali sono le aggravanti?

A questo punto, fatti alcuni dovuti cenni al reato di diffamazione in generale, vediamolo nella versione aggravata. La pena base prevista dall’ipotesi non aggravata comporta la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1.032 euro. Scatta l’aggravante e i conseguenti aumenti di pena laddove sia attribuito quello che il Codice Penale chiama fatto determinato (attribuito cioè secondo specifiche circostanze di tempo, luogo e modalità), e la derivante maggior credibilità dell’offesa comporta una reclusione fino a 2 anni o la multa raddoppiata fino a 2.065 Euro.

Inoltre un’offesa arrecata a mezzo stampa, pubblicità, atto pubblico costituisce aggravante del reato di diffamazione. Ciò data la potenziale diffusione capillare che hanno oggigiorno i mezzi di comunicazione: la reclusione va da sei mesi a tre anni, in alternativa la multa non può essere inferiore a 516 euro. Infine, scatta l’aggravante del reato di diffamazione nei casi di offesa nei confronti di un corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio. Infatti, il particolare rilievo che hanno questi corpi, giustifica l’aumento di un terzo rispetto alla pena base.

È importante far notare un dettaglio: il sempre più diffuso utilizzo di internet e dei social network per esprimere commenti e giudizi scritti, talvolta lesivi, è stato considerato dalla giurisprudenza come espressione di reato di diffamazione aggravata, perché appunto integrata da un mezzo di pubblicità. Ogni commento o frase lesiva pubblicata su un qualsiasi social network, ben lungi dall’essere considerabile espressione del diritto di critica, è invece stata ritenuta punibile a causa dell’elevata diffusione del messaggio, con un immediato danno sociale prodotto dal comportamento del soggetto diffamante.

In conclusione, circa la prescrizione e il fattore tempo, la normativa vigente dispone che si abbiano a disposizione 3 mesi per fare querela per il reato di diffamazione (aggravata), e il conteggio dei giorni inizia dal momento in cui vittima dell’illecito penale, ha a propria disposizione un quadro nitido e oggettivo dei fatti. Mentre il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di diffamazione è quinquennale e scatta dal momento della conoscenza dei fatti da parte della vittima, la prescrizione del reato di diffamazione (anche a mezzo internet) è pari a 6 anni, innalzata a 7 e mezzo in caso di atti interruttivi (ad esempio rinvio a giudizio), con la particolarità che questa tempistica viene calcolata a partire dalla data di commissione del reato di diffamazione.

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