Contratto matrimoniale: cosa dice il codice civile e la separazione dei beni
Cos’è un contratto matrimoniale e qual è la finalità secondo il Codice Civile. Quali sono i diritti e i doveri dei coniugi e cos’è la separazione dei beni.
Vediamo di seguito cosa dice la legge in merito alle caratteristiche di quello che può essere definito contratto matrimoniale, alla luce delle disposizioni del Codice Civile e anche con riferimento al regime della separazione dei beni. Sono aspetti che forse non a tutti sono ben noti, e su cui invece è opportuno fare qualche richiamo.
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Contratto matrimoniale: quali diritti e quali doveri?
Se ci interroghiamo su quali diritti e doveri impone espressamente la legge italiana, in relazione al matrimonio, non possiamo non rivolgerci al dettato dell’art. 143 del Codice Civile (“Diritti e doveri reciproci dei coniugi“). Sono definiti “doveri reciproci” in quanto un coniuge è in qualche modo, in virtù dell’adesione al contratto in oggetto, obbligato ad osservarli verso l’altro coniuge, in costanza di matrimonio. Tale articolo, infatti, dispone che: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione“. È chiaro che, specularmente, ad un dovere del coniuge, corrisponde un diritto dell’altro. L’articolo chiude affermando che: “Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia“. Si tratta quindi di una contribuzione rivolta sempre all’interesse collettivo del nucleo familiare (comprensivo dei coniugi e della prole), e non invece al mero interesse esclusivo dell’altro coniuge. Dalla violazione di uno o più obblighi matrimoniali, previsti dal contratto matrimoniale, può discendere l’attivazione della procedura di separazione.
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La separazione dei beni come possibile scelta dei coniugi
Se questo è il quadro generale dei diritti e doveri della coppia unita dal vincolo del contratto matrimoniale, circa il cosiddetto regime della separazione dei beni, il legislatore afferma che esso è un’opzione, è frutto cioè di una libera scelta (condivisa) della coppia. Infatti, la separazione dei beni è il regime patrimoniale della famiglia in base al quale ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Pertanto la separazione dei beni è risultato di una specifica volontà dei coniugi in tal senso, ed avviene al momento del matrimonio, mediante dichiarazione inserita nell’atto di celebrazione del matrimonio; oppure può avvenire dopo la celebrazione del matrimonio, attraverso la redazione di una convenzione matrimoniale, vale a dire un contratto a se stante avente ad oggetto la regolazione del fattore patrimoniale della coppia sposata. Occorre aggiungere che la convenzione suddetta è scritta con atto pubblico (annotato a margine dell’atto di matrimonio), ricevuto dal notaio e in presenza di due testimoni. È logico che, conseguentemente, l’amministrazione dei beni sarà di competenza dei coniugi in modo separato, limitatamente e in relazione ai beni di cui ogni coniuge è titolare esclusivo.
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