In questo articolo affrontiamo una situazione non rara nella prassi dei tribunali: ci riferiamo alla possibilità dell’errore materiale commesso dal giudice, nell’esercizio delle sue funzioni e nella redazione degli atti che sono di sua competenza. Vediamo quale risposta la legge dà a questa situazione certamente imprevista da avvocati e rispettivi clienti.
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Errore materiale: cos’è?
Chiunque può sbagliare, anche i giudici. Tanto più quando si tratta di un’attività di alto contenuto intellettuale, come quella che si svolge all’interno dei tribunali, in cui spesso sono esaminate cause e dinamiche dei fatti davvero complesse. Per errore materiale la legge non intende altro che una svista, una disattenzione o errore di distrazione, non conseguente quindi ad un’anomalia nel ragionamento logico seguito dal giudice per addivenire ad una sentenza o ad un qualsiasi altro provvedimento. Gli esempi di errore materiale sono davvero molti: dall’erronea indicazione della data o delle parti o degli avvocati, ad un errore di calcolo.
Che fare in queste circostanze?
In casi come questi, non è certo necessario intraprendere la strada lunga e dispendiosa di un ricorso in Corte d’Appello. Anche perché la parte interessata alla correzione dell’errore materiale, non intende contestare il ragionamento e le conclusioni a cui è arrivato il giudice della causa, bensì vuole – semplicemente – che la svista sia corretta. In questi casi, la legge parla espressamente di istanza di correzione materiale.
Il codice di procedura civile, all‘art. 288 (“Procedimento di correzione“) disciplina l’iter in oggetto. È possibile correggere non soltanto gli errori materiali contenuti in una sentenza, ma anche quelli presenti in ordinanze e decreti. Sarà sufficiente che il proprio avvocato faccia apposito ricorso allo stesso giudice responsabile dell’errore materiale, cui sarà chiesto di provvedere a correggere, secondo quanto indicato nel ricorso. A questo scopo, il giudice stabilirà una data di comparizione della parti, per una udienza ad hoc, finalizzata alla correzione ed all’emissione di un’ordinanza di correzione. Nell’ipotesi migliore, laddove cioè entrambe le parti muovano nel senso della correzione, sarà possibile effettuare un ricorso di tipo congiunto, senza neanche bisogno di udienza: il giudice provvederà quanto prima con decreto. In conclusione, vediamo come, nel caso di semplice errore materiale, il giudice sia sì responsabile, ma possa anche facilmente ovviare all’errore materiale, pur sulla base dell’iniziativa di almeno una parte.
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