Bolletta luce, gas e acqua: maxi conguagli per componenti fisse, cosa sono
Le ultime sulla bolletta luce, gas e acqua, con lo stop ai maxi-conguagli anche per le componenti fisse. Il chiarimento dell’Arera.
Sulla bolletta luce, così come su quella del gas o dell’acqua, vi sono diverse voci specifiche, alle quali è associato sempre un costo. Il cliente di quel servizio, infatti, non paga solamente una quota a consumo, ma anche un’altra serie di spese che riguardano il trasferimento e la gestione del bene in oggetto. Tali voci possono far parte della componente fissa – e quindi restare immutata a ogni bolletta – o variabile.
Bolletta luce: le spese previste
Di seguito le principali spese a cui far fronte e che contribuiscono a formare il totale complessivo dell’importo in bolletta.
- Spese per la materia prima energia: si tratta del costo effettivo versato dal fornitore per l’acquisto dell’energia e rivenderla;
- Spese per il trasporto e la gestione del contatore: costi di logistica relativi al trasporto e alla distribuzione dell’energia, nonché le spese per la gestione del contatore;
- Spese per gli oneri di sistema: in questo campo vi sono diverse voci di spesa, tra cui il contributo di finanziamento alle fonti rinnovabili e gli oneri per il bonus elettrico;
- Imposte: Iva (applicata sull’importo complessivo della bolletta) e accise (applicate sulla parte di energia consumata).
Bolletta luce, gas e acqua: componenti fisse e variabili, quali sono
Ad ogni modo sulla bolletta luce esistono delle quote fisse (ovvero si pagano costantemente sempre le medesime cifre e vengono stabilite dall’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico) e le quote variabili, che invece possono cambiare nel tempo e sono stabilite dalla società fornitrice, essendo riconducibili alla prima e ultime voce sopra elencate, ovvero le spese per la materia prima energia, nonché Iva e accise. La parte variabile dipende quindi prevalentemente anche da quanto consuma il contribuente. Le componenti fisse, ovviamente, riguardano le spese per il trasporto e la gestione del contatore, nonché le spese per gli oneri di sistema.
Stop ai maxi-conguagli su bollette vecchie di 2 anni
Proprio tali componenti sono al centro delle cronache di questi giorni, soprattutto dopo che Confartigianato ha segnalato ad Arera che Enel Energia sta chiedendo il pagamento delle quote di potenza su bollette scadute, presumendo che quanto riportato dalla Legge di Stabilità (lo stop ai maxi-conguagli relativi alle bollette scadute da 2 anni e quindi la prescrizione delle stesse) valga solo per le quote legate ai consumi.
Di seguito il chiarimento dell’Arera, che riportiamo in maniera integrale.
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Il chiarimento Arera sulla questione
“Sono pervenute all’Autorità richieste di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni alla deliberazione 13 novembre 2018, 569/2018/R/com. Più in particolare si richiede ad Arera di precisare se tali disposizioni si applichino ai soli importi relativi ai consumi (componente cosiddetta variabile della fattura) o anche a eventuali altre componenti cosiddette fisse della fattura”.
A questo punto Arera ricorda che la società di vendita può emettere:
- Fatture a conguaglio a fronte di ricalcoli di importi precedentemente fatturati sulla base di consumi stimati o di rettifiche di dati di misura. Ricalcoli che “incidono usualmente sulle componenti variabili della fattura ma possono, in alcuni casi, comportare anche un conguaglio di componenti fisse, quali ad esempio, la Quota Potenza nei casi di utenze presso le quali è installato un misuratore privo del limitatore di potenza”.
- Fatture che si riferiscono a periodi trascorsi da molto tempo, in caso di rilevanti ritardi del venditore nella fatturazione di periodo contenenti componenti fisse e variabili.
Alla luce di quanto appena evidenziato, Arera precisa quanto segue. “Poiché la prescrizione – come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 – ha a oggetto il diritto di credito relativo ai corrispettivi dei contratti ivi previsti, la medesima prescrizione non può che operare a tutte le componenti esposte nelle suddette fatture, siano esse componenti fisse o variabili, a condizione che, ovviamente, la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni”.
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