Abbiamo già parlato diffusamente del concetto di gratuito patrocinio e delle modalità della relativa attivazione ed applicazione pratica. Di seguito vediamo se e come il patrocinio gratuito può essere utilizzato anche con riferimento al secondo grado di giudizio, vale a dire l’appello.
Gratuito patrocinio in appello: è possibile?
Preliminarmente, richiamiamo in estrema sintesi che cos’è l’istituto in oggetto. Esso può esser definito come quel beneficio o esonero da più spese di causa (per spese vive, per tasse, per la parcella dell’avvocato), concesso a coloro che si trovino in oggettive ed acclarate difficoltà economiche e vogliano, comunque, affrontare un processo civile, tributario, amministrativo o penale. In queste circostanze, il patrocinio sarà pagato dallo Stato, e sarà quindi gratuito. Il legislatore ha però fissato un ulteriore requisito: occorre che la parte che fa domanda per il gratuito patrocinio evidenzi ragioni che, quanto meno a prima vista, siano fondate o quanto meno, non manifestamente infondate.
In verità, la questione dell’ammissibilità del beneficio in oggetto anche in appello, è stata risolta dalla giurisprudenza, in quanto sull’argomento sono vigenti alcune norme che sembrerebbero confliggere (quelle del comma 1 e comma 2 dell’art. 75 DPR 115/2002, vale a dire il cosiddetto Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). In estrema sintesi e ricordando le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione, la parte vittoriosa in primo grado, ma eventualmente citata in appello, attraverso impugnazione da parte del suo avversario, potrà fare di nuovo riferimento al patrocinio gratuito del primo grado, senza alcuna nuova richiesta di autorizzazione. Invece, nel caso la parte abbia perso in primo grado e voglia fare appello per ottenere un ribaltamento della pronuncia, dovrà ripresentare la domanda e sperare di ottenere una nuova ammissione.
Limiti di reddito e come fare domanda
Circa i requisiti di reddito per poter ottenere il beneficio in oggetto, essi sono tassativi: infatti, per potersi avvalere del suddetto esonero dalle spese, occorre per legge un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 11.528,41 euro. Circa le modalità per fare domanda, sarà determinante l’assistenza del proprio avvocato, il quale dovrà fare formale richiesta scritta di ammissione al gratuito patrocinio. È necessario ricordare che le modalità subiscono variazioni, a seconda del tipo di processo: per esempio, nel caso di processo penale, l’istanza di ammissione è presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale si terrà il processo.
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